La controversia esaminata dalla S.C. riguarda un caso di dimissioni presentate dal lavoratore con l'asserito impegno da parte del datore di lavoro di far assumere al posto del dimissionario il suo genero; le dimissioni venivano quindi impugnate successivamente – tra l'altro - per avveramento della condizione risolutiva e per errore.
La S.C. conferma la sentenza della corte territoriale che ha escluso in punto di fatto l'apposizione di una condizione risolutiva all'atto negoziale e, quanto al secondo profilo ha escluso che il prospettato errore fosse configurabile come errore essenziale ex art. 1429 c.c. ovvero riconoscibile ex art. 1431 c.c., cadendo su un elemento (assunzione del genero) circoscritto alla sfera dei motivi che abbiano potuto indurre il lavoratore alle dimissioni. In dottrina, è contestata la possibilità di apporre alle dimissioni, quale actus legitimus, una condizione sospensiva o risolutiva.
Quanto alle dimissioni per una data presupposizione o per errore, si dubita del pari della rilevanza di tali fatti, non essendo riconoscibili dalla controparte. In giurisprudenza, sulle dimissioni sottoposte a condizione, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13523 del 30/10/2001 ha ritenuto che le dimissioni presentate dal lavoratore sottoposto a procedura disciplinare non possono essere subordinate alla condizione risolutiva del futuro ed incerto accertamento della estraneità dello stesso lavoratore ai fatti contestati, posto che un tale atto, così condizionato, comporterebbe non solo una sospensione - oltretutto a tempo indeterminato - del rapporto di lavoro, al di fuori delle ipotesi normative di sospensione riconducibili alla persona del lavoratore, ma altresì l'elusione della procedura legislativamente prevista per l'accertamento degli illeciti disciplinari contestati. Quanto all'errore nelle dimissioni, secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 11153 del 11/06/2004, in tema di dimissioni del lavoratore, deve escludersi la rilevanza dell'errore nel quale il lavoratore stesso sia incorso in ordine, non già alla natura o agli effetti dell'atto di dimissioni, ma alla normativa previdenziale applicabile e alla conseguente possibilità di conseguire, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento pensionistico, giacché trattasi di errore sul motivo che può condurre all'annullamento del negozio solo nei casi in cui la legge ad esso attribuisca rilievo.
Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 12784 del 18/11/1999, in tema di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla controparte, quando il dichiarante sia stato avvisato dell'errore da parte del destinatario della manifestazione di volontà, quest'ultima non può ritenersi viziata nella sua formazione, in quanto avviene nella consapevolezza della possibilità di una diversa interpretazione e con l'accettazione del relativo rischio, onde sarebbe illogico fare carico al destinatario della manifestazione di volontà, che si è comportato con correttezza e buona fede, delle conseguenze di un errore che, ancorché essenziale e riconoscibile (tanto che il dichiarante ne è stato informato dalla stessa controparte) si configura soltanto come una scelta incauta dello stesso dichiarante e non come frutto del profittamento di un errore altrui da parte del destinatario della dichiarazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un lavoratore intesa ad ottenere l'annullamento delle dimissioni dal lavoro perché presentate per errore nella interpretazione delle norme pensionistiche, non ritenendo decisiva, sulla base del principio sopra riportato, la circostanza che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'errore del lavoratore dimissionario e lo avesse anche informato in proposito prima della presentazione delle dimissioni). Sul medesimo tema, quanto agli effetti sul versante previdenziale, Sez. L, Sentenza n. 26925 del 10/11/2008, in tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell'Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l'ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell'errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l'inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l'applicazione della normale diligenza. (Nella specie, all'erronea comunicazione al lavoratore del numero dei contributi versati, apparentemente sufficienti al conseguimento della pensione, erano seguite le dimissioni del lavoratore; l'Inps, convenuto per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore per l'erronea comunicazione, aveva imputato l'errore a registrazioni nell'archivio magnetico non corrispondenti alla documentazione di supporto). In ordine agli effetti dell'atto ed alla revocabilità della stessa, secondo Cass., Sez. L, Sentenza n. 14990 del 04/08/2004, nei rapporti di lavoro subordinato soggetti al regime privatistico, la cessazione del rapporto per volontà unilaterale del dipendente, a mezzo delle dimissioni, è disciplinata, in difetto di specifiche disposizioni, dalle norme del cod. civ., e pertanto non è revocabile la dichiarazione di dimissioni del lavoratore una volta che questa sia pervenuta a conoscenza del datore di lavoro.(Fattispecie relativa alle dimissioni rassegnate da un dipendente dell'ente poste, accettate dal datore di lavoro il primo ottobre 1994, e revocate il 5 dicembre 1994, dopo l'entrata in vigore del CCNL 26 novembre 1994, che segnava la cessazione dell'applicabilità della previgente disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro e la piena applicabilità del regime privatistico).
Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 4391 del 26/02/2007, le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea ad eliminare l'effetto risolutivo che si è già prodotto, restando limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso. Tuttavia, in applicazione del principio generale di libertà negoziale, le parti possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso e, in tal caso, l'onere di fornire la dimostrazione del raggiungimento del contrario accordo, che, come le dimissioni, non richiede la forma scritta, salva una diversa espressa previsione contrattuale, è a carico del lavoratore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stato annullato il licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore, sul presupposto che il rapporto di lavoro fosse ancora in corso, poiché le precedenti dimissioni del lavoratore stesso si sarebbero dovute considerare superate dal sopravvenuto accordo contrario intercorso con il datore di lavoro, che aveva accettato la revoca della dichiarazione di volontà dimissionaria del prestatore e la prosecuzione del rapporto lavorativo, senza che in proposito potesse ritenersi necessaria l'adozione della forma scritta, non imposta né da alcuna pattuizione convenzionale né dalla specifica contrattazione collettiva in concreto applicabile nel settore del commercio).
(Sentenza Cassazione civile 02/07/2010, n. 15794)