L'art. 1, comma 1, della L. n. 102/2009 prevede che al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento".
In particolare, possono essere utilizzati in tali progetti:
a) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);
b) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
c) i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà;
d) i lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
e) i lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2008. 1.2.
Inoltre, l'Inps chiarisce che ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro – e con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento. A conclusione del progetto formativo deve essere inviata agli stessi soggetti coinvolti negli accordi, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.
Entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ed in ogni caso prima dell’inizio della formazione, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello, deve comunicare all’ufficio INPS che eroga/autorizza la prestazione di sostegno del reddito i nominativi dei lavoratori interessati dai progetti di formazione.
L'Istituto previdenziale precisa ancora che al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuta, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria. Il trattamento di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà, trattamenti ex art. 19, comma 1, L. 2/09) continuerà ad essere erogato al lavoratore secondo le modalità in essere alla data dell'accordo attuativo dei piani di formazione.
Successivamente, l'Inps provvede ad accreditare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.
Posto che la contribuzione figurativa accreditata è utile ai soli fini pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo i datori di lavoro devono versare su detta parte di incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute.
(Messaggio INPS 06/08/2010, n. 20810)