Dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli da 11 a 16) e nel Titolo II del regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 (articoli da 14 a 21). Tali disposizioni hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Inoltre, il formulario E 101 è stato sostituito dal formulario A1 (Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato) che può avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102 è stato abolito.
I nuovi regolamenti non si applicano in particolare:
- ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Comunità europea, gli Stati comunitari e la Confederazione svizzera.
Nei rapporti con tali Stati continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 e ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102. I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento n. 859 del 14 maggio 2003 e, quindi, anche per i cittadini degli Stati terzi devono continuare ad essere utilizzati i formulari E 101 ed E 102.
L'INPS fa presente che Il formulario A1, denominato anche “documento portatile A1” essendo una certificazione da rilasciare agli interessati, è stato pubblicato dai competenti organismi comunitari. Pertanto, è stata implementata anche la procedura denominata "Archivio Distacchi e Lavoro Contemporaneo nell'Unione Europea" per consentirne l’emissione automatizzata. Nella sezione “utility” presente all’interno della procedura, è disponibile per il download sia il “manuale utente” aggiornato che lo stesso modello A1.
All’atto della richiesta del formulario A1 viene rilsciata un’informativa da consegnare alle aziende e ai lavoratori interessati.
(Circolare INPS 21/07/2010, n. 99)