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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Sanatoria per colf e badanti

Emersione di extracomunitario e sospensione del processo penale

Francesco Buffa
La S.C. annulla senza rinvio la convalida dell'arresto di una straniera in pendenza della procedura amministrativa di emersione dal lavoro irregolare.

Una straniera extracomunitaria impugna l'arresto disposto nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 14 co. 5 del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286 del 1998), deducendo che aveva presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare in applicazione della legge n. 102 del 2009, di c.d. sanatoria per le badanti e le lavoratrici domestiche.

Tale normativa prevede in linea generale che possono accedere all’istituto i datori che alla data del 30.6.2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione, adibendoli:

a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Anche in tal caso, la procedura è attivabile dal solo datore di lavoro e non anche dal lavoratore: sembrano però trasponibili anche in tal caso le acquisizioni giurisprudenziali ed amministrative maturate con riferimento all’ultima sanatoria in ordine ai poteri del lavoratore di tutelarsi in caso di ingiusto rifiuto o di richieste estorsive del datore di lavoro.

La regolarizzazione è consentita anche ai datori di lavoro comunitari o extracomunitari, ma con riferimento a questi ultimi la facoltà si è limitata ai soli titolari di carta di soggiorno. La regolarizzazione rende improcedibili i procedimenti penali legati al reato di clandestinità e, nelle more della definizione del procedimento, impedisce l’espulsione dello straniero irregolare; a procedura favorevolmente conclusa, questi avrà un permesso di soggiorno per lavoro. In particolare, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme:

a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al t.u.imm., e successive modificazioni;

b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario,fiscale, previdenziale o assistenziale.

Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni predette. Con riferimento al reato su richiamato commesso dal lavoratore che emerge, la disciplina, al fine di rendere concretamente operativa l'emersione, prevede dunque la sospensione del procedimento penale fino alla definizione della procedura amministrativa di emersione.

La Corte ritiene che tra gli atti che non possono essere adottati in ragione della causa di sospensione processuale è anche la convalida dell'arresto, quale misura precautelare finalizzata al seguito del procedimento, sicché viene cassata senza rinvio l'ordinanza di convalida. In ragione del carattere recente della nuova procedura, non constano altri precedenti di legittimità in merito alla questione. Per approfondimenti si fa rinvio a BUFFA F., Il lavoro degli extracomunitari, Padova, 2009.

(Sentenza Cassazione penale 01/07/2010, n. 24814)
13/07/2010
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