Con la circolare n.1 del 22 febbraio 2010 il Fondo Est, istituito dalle Parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale per garantire l’assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi, rilancia e sottolinea il diritto, irrinunciabile ed inderogabile, del dipendente all’iscrizione a detta Assistenza Sanitaria. Fonte dell’obbligo sarebbe l’articolo 95 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto il 18 luglio 2008, che disciplina le modalità di iscrizione e contribuzione. La dichiarazione a verbale allegata al contratto specifica che le Parti sociali, nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL hanno tenuto conto dell’incidenza delle quote e dei contributi previsti dall’articolo 95 in argomento, conseguentemente “i lavoratori individuati dall’art. 95 del CCNL hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro”.
Secondo detto verbale, l’azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. Non è, inoltre, consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quella prevista dall’art. 95 del presente CCNL e deve ritenersi irrinunciabile ed inderogabile il diritto del dipendente a detta Assistenza Sanitaria Supplementare. Ancora nel verbale si legge che nemmeno l’eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di versare al Fondo EST i contributi previsti dall’art. 95.
In materia si era pronunciato il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota n. 7573 del 21 dicembre 2006, seppure ai contratti collettivi nazionali per i dipendenti delle aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 e dei dipendenti delle aziende del Turismo del 19 luglio 2003. In quell’occasione il Ministero ha ritenuto che le clausole contrattuali istitutive dei Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori del settore turismo e terziario, distribuzione e servizi, rivestano natura meramente obbligatoria, cioè costituiscano obblighi esclusivamente per i soggetti collettivi contraenti. In tal senso più volte si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., n. 5625/2000; Cass. civ., sez. lav., n. 530/2003; Cass. civ., sez. lav., n. 6530/01, Cass. civ., sez. lav., n. 6173/1995). In ogni caso, è chiara la volontà delle parti sociali di voler attribuire all’iscrizione al Fondo Est ed alla relativa contribuzione un valore sostitutivo di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il CCNL del settore Terziario, Distribuzione e Servizi. Il Fondo ha esteso i propri interventi, ed anche di ciò è bene tenere conto. In particolare, dal 1° gennaio 2009 il piano sanitario comprende, tra le prestazioni di diagnostica, anche l’ecografia addome superiore e inferiore, e l’ecocolordoppler arti superiori e inferiori. Per la visita specialistica in strutture convenzionate è abolita la franchigia prevista per i dipendenti Full-time settori Terziario-Farmacie speciali e full-time part-time settori Turismo-Orto Frutta. Per le lavoratrici in maternità al rimborso per ecografie e analisi clinico chimiche in qualsiasi struttura sanitaria si aggiungono anche le visite di controllo ostetrico ginecologiche abbinate a esame ecografico, con un massimo di quattro (sei in caso di gravidanza a rischio).
L’articolo 95 del c.c.n.l. stabilisce il contributo a carico dell’azienda in misura pari a:
- 10 euro mensili per ciascun iscritto, per il personale assunto a tempo pieno ;
- 7 euro mensili per ciascun iscritto, per il personale assunto a tempo parziale.
È inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore iscritto. Hanno diritto all’iscrizione tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, con esclusione dei quadri, per i quali continua ad applicarsi la specifica normativa di cui all’art. 115, del lo stesso contratto collettivo nazionale.