Sulla base della variazione dell’indice ISTAT dell’ 0,70% per l’anno 2010:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 184,39;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3 L. 438/92) è di € 42.364,00;
- il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di € 92.147,00.
Per l'anno 2010 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno 2009. Conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
L'INPS fa presente che non si ravvisa incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio, affluita alla Gestione Separata o al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.
(Circolare INPS 09/07/2010, n. 91)