Per l’anno 2010 la Legge Finanziaria 2010 ha potenziato la tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi - introdotto in via sperimentale con l’art. 19, comma 2, del D.L. n.185/08, convertito in L.2/09, con le integrazioni dell’art.7 ter della L.33/09 - ampliandone i requisiti e la misura.
L'INPS fa presente che destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010). Per aver diritto all’indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
- monocommitenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
- dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2010, si deve considerare il reddito lordo dell’anno 2009, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata, comunque compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
- accredito contributivo nell’anno di riferimento: deve essere accreditata presso la gestione separata nell’anno di riferimento almeno una mensilità;
- assenza contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
- accredito contributivo nell’anno precedente: devono essere accreditate, nell’anno precedente, nella gestione separata almeno tre mensilità.
L’erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell’anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di qualificazione professionale.
La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, pari al 30 % del reddito percepito nell’anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4.000 euro per la richiesta formulata nel corrente anno.
(Circolare INPS 09/03/2010, n. 36)