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venerdì 03 settembre 2010 | twitter |
Finanziaria 2010, ampliato l’ambito di utilizzo

Lavoro accessorio, il vademecum dell'INPS

L'INPS fa il punto sulle importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio introdotte dalla Legge Finanziaria 2010 relative alle tipologie di prestatori e committenti e all’ambito di attività.

L'INPS fa presente che in via sperimentale per l’anno 2010 è prevista la possibilità di impiegare, nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, in prestazioni di lavoro occasionale accessorio, anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.

Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, ciò al fine di tutelare l’occupazione regolare con contratto part-time e evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

L’impiego in prestazioni di lavoro occasionale accessorio di percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito viene prorogato, in via sperimentale, a tutto il 2010 e si conferma che le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di tali lavoratori possono essere svolte in tutti i settori produttivi, anche in favore degli enti locali. Gli enti locali potranno pertanto affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica attiva del lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali.

Le categorie di destinazione possono essere individuate nei:

- percettori di prestazioni di integrazione salariale;

- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

L’impresa familiare può ricorrere all’utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi. Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Dell’impresa familiare fanno, infatti, parte il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

Per quanto riguarda i committenti che possono ricorrere ai buoni lavoro, la legge finanziaria prevede un riferimento agli enti locali, in particolare:

- per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti;

- con riferimento a singole categorie di prestatori quali pensionati, giovani studenti con meno di 25 anni di età e, in via sperimentale, per il 2010, i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito ed i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale.

Le attività concernenti i “lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti” sono circoscritte, nell’ambito del settore pubblico, agli enti locali, dovendosi intendere per essi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché i consorzi cui partecipano enti locali.

(Circolare INPS 03/02/2010, n. 17)
04/02/2010
Questo articolo è tratto da:
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