L’impugnazione del licenziamento per il superamento del periodo di comporto è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione lungo dei dieci anni e non anche al termine di decadenza di sessanta giorni, di cui alla generale disciplina dei licenziamenti individuali dettata dalla legge n. 604 del 1966. In particolare, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, che ha già riconosciuto che il termine di decadenza non è applicabile necessariamente in tutti i casi di recesso da parte del datore, sottolineando che il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 6 l. n. 604 del 1966 deroga al principio generale desumibile dagli art. 1421 e 1422 c.c. - secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione.
Ne consegue che, sotto questo profilo, lo disposizione di cui al citato art. 6, l. n. 604 del 1966 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione della citata legge. E' pertanto da escludersi che il suddetto termine di sessanta giorni per l'impugnativa sia applicabile ai licenziamenti previsti dall'art. 1, l. n. 7 del 1963 (sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) e dall'art. 2, t. n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri), dagli art. 1421 e 1422 c.c. (Cass.civ., 30 maggio 1997, n.4809: nello stesso senso, 27 marzo 2003, n. 3022, con riferimento al licenziamento non intimato per iscritto e perciò privo della forma richiesta ad substantiam dalla legge, nonché 14 agosto 2008, n. 21702, per il licenziamento motivato con il superamento dei limiti di età ed il possesso dei requisiti pensionistici nel caso in cui il prestatore abbia esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto).
Esigenze logiche di coerenza sistematica, secondo la sentenza in epigrafe, impongono allora di estendere il medesimo principio della non applicabilità della norma di carattere eccezionale al recesso per superamento del periodo di comporto, che pure rappresenta una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, come tale non disciplinata dalla legge di carattere generale n. 604 del 1966, né dalla disciplina della risoluzione per impossibilità sopravventua parziale della prestazione, ma dall'art. 2110 cod.civ, con la conseguenza che l'impugnazione da parte del prestatore di lavoro non è soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 6 della suddetta legge.
La soluzione è nuova in giurisprudenza, essendosi in altre varie occasioni diverse da quelle sopra richiamate, invece, affermato il carattere generale dell'ambito di applicazione del termine decadenziale previsto per l'impugnazione del licenziamento individuale. In precedenza, nella giurisprudenza di legittimità si registra sullo specifico tema solo Cass., Sez. L, Sentenza n. 4394 del 02/07/1988, che presuppone l'applicabilità del termine decadenziale anche all'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto. Secondo tale sentenza, l'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore fino a quando non sia cessato lo stato di malattia, o sia comunque decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, secondo comma, cod. civ.), non determina di per sè la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli Atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza dell'indicata situazione ostativa, sempreché alla relativa data risulti persistere l'intento risolutorio. Pertanto, il termine di decadenza stabilito, per l'impugnazione del licenziamento, dallo art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 decorre dal giorno in cui il lavoratore ha conoscenza del licenziamento e dei relativi motivi anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore in stato di malattia, questa determinando solo la temporanea inefficacia del recesso, con la conseguente sospensione del decorso del termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore.
Circa la validità del recesso prima del decorso del comporto, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9037 del 04/07/2001, ha affermato che l'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il cosiddetto periodo di comporto (art. 2110, comma secondo, cod. civ.), non determina di per sè la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa.
Principo opposto era stato affermato invece da Cass., Sez. L, Sentenza n. 12031 del 26/10/1999, secondo la quale, in caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, ma anteriormente alla scadenza di questo, l'atto di recesso è nullo per violazione della norma imperativa, di cui all'art. 2110 cod. civ., che vieta il licenziamento stesso in costanza della malattia del lavoratore, e non già temporaneamente inefficace, con differimento dei relativi effetti al momento della scadenza suddetta; il superamento del comporto costituisce, infatti, ai sensi del citato art. 2110 cod. civ. una situazione autonomamente giustificatrice del recesso, che deve, perciò, esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso, per legittimare il datore di lavoro al compimento di quest'atto ove di esso costituisca il solo motivo.
(Sentenza Cassazione civile 28/01/2010, n. 1861)