Interessante pronuncia della Corte di Cassazione sulla peculiare disciplina della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, prevista dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Com’è noto, tale decreto ha introdotto una modalità alternativa di definizione amministrativo/penale delle violazioni in materia antinfortunistica, consentendo al contravventore di ottenere l’estinzione del reato direttamente davanti all’organo di vigilanza, all’esito di una complessa procedura che, in sintesi, si struttura in tre fasi:
a) prescrizione (ove impartita) di regolarizzazione;
b) ottemperanza da parte del contravventore nel termine fissato dall’organo di vigilanza, eventualmente prorogato;
c) pagamento di una somma, a titolo di oblazione, in misura pari ad ¼ del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la violazione accertata.
Detta procedura, come si ricorderà, è stata di recente ampliata dal legislatore del 2009 che ha, infatti, esteso tale peculiare disciplina ai reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro puniti con la sola pena dell’ammenda (laddove, prima delle modifiche al T.U.S., ad essere definibili con la medesima erano soltanto le contravvenzioni punite con pena alternativa: cfr., art. 301, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106); una procedura similare, peraltro, è stata introdotta per la definizione degli illeciti amministrativi in “subiecta” materia dall’art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/08, introdotto dal c.d. correttivo del 2009.
L’occasione per una “rimeditazione” del complessivo quadro normativo di riferimento è stata offerta alla Corte, nella decisione in commento, da una vicenda nella quale gli imputati, rinviati a giudizio per aver stipulato un contratto di appalto privo dei requisiti previsti dalla legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003) – ed in particolare, per aver fornito alcuni loro lavoratori ad una terza società, senza dotarli delle necessarie attrezzature allo svolgimento dell’appalto, ad assumere il rischio d’impresa, ovvero ad esercitare sugli stessi il potere direttivo ed organizzativo, requisito di validità dell’appalto – erano stati condannati per la violazione degli artt. 29, comma 1 e 18, comma 5-bis, del richiamato decreto.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso per essere la sentenza affetta da vizio di motivazione, rigettava tuttavia l’eccezione difensiva secondo cui l’omessa fissazione, da parte dell’organo di vigilanza, di un termine per la regolarizzazione, comportava l’improcedibilità dell’azione penale, dovendosi escludere che a tale omissione potesse sopperire il giudice mediante concessione di un termine.
Sul punto, la Corte, dopo aver richiamato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale (nel senso dell’improcedibilità, v. sez. III, 6 giugno 2007, n. 34900; nel senso, invece, che il giudice può concedere il termine, v. sez. III, 20 gennaio 2006, n. 6331), giunge, appunto, a “rimeditare” la questione giungendo ad affermare i seguenti principi:
a) la prescrizione di regolarizzazione può – e non necessariamente deve - essere impartita dall’organo di vigilanza il quale, vuoi inizialmente (ove sia quest’ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), vuoi successivamente (ove sia il P.M., che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l’organo di vigilanza), può determinarsi a non impartirne alcune (perché, ad es., non c’è nulla da regolarizzare, o perché la regolarizzazione c’è già stata ed è congrua);
b) la sospensione del procedimento penale di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 758/1994, nell’ipotesi in cui la prescrizione di regolarizzazione sia stata impartita dall’organo di vigilanza (ove sia quest’ultimo a comunicare la notizia di reato al P.M.), ovvero possa ancora essere impartita (ove sia il P.M., che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l’organo di vigilanza), non è mai sine die, ma ha comunque un limite temporale massimo che chiude la parentesi mirata alla conformazione da parte del trasgressore alla prescrizione di regolarizzazione impartita dall’organo di vigilanza;
c) non c’è alcun “diritto” del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall’organo di vigilanza con assegnazione del relativo termine per adempiere; egli è comunque tenuto a “regolarizzare” – ossia a rispettare le norme di prevenzione in materia di sicurezza e di igiene del lavoro – anche se alla prescrizione di legge non si aggiunga la prescrizione dell’organo di vigilanza di rispettarla, adottando in particolare “specifiche misure”; ma in ogni caso egli, ove abbia “regolarizzato”, adottando misure equiparabili a quelle che l’organo di vigilanza avrebbe potuto impartirgli con la prescrizione di regolarizzazione, può comunque chiedere al giudice di essere ammesso all’oblazione in misura ridotta, beneficio che non gli è precluso dal fatto che nessuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dall’organo di vigilanza (ciò in ragione di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 24, comma 3, D.Lgs. citato).
Nel senso che la prescrizione di regolarizzazione, impartita dall’organo di vigilanza (soprattutto dopo l’ampliamento del suo ambito applicativo per effetto di quanto disposto dell’art. 15, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124), è un qualcosa di ulteriore e più specifico rispetto all’adempimento della prescrizione di legge, si v. anche sez. III, 1 aprile 2009, n. 24791, che ha ritenuto legittimo l’ordine di cessazione dell’attività dell’imprenditore, datore di lavoro. Sulla questione, infine, si v. anche Corte Cost., sentenza n. 19/1998 ed ordinanza n. 192/2003, che hanno offerto un’interpretazione adeguatrice delle disposizioni del D.Lgs. n. 758/1994, per evitare un ingiustificato trattamento deteriore al contravventore che, spontaneamente ed autonomamente, abbia regolarizzato la violazione prima che l’organo di vigilanza si sia determinato ad impartire la prescrizione, rispetto a quello riservato al contravventore che regolarizzi a seguito di prescrizione impartita dall’organo di vigilanza.
(Sentenza Cassazione penale 12/07/2010, n. 26758)