Con il messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012 l’Inps fornisce le prime indicazioni sul regime introdotto dall’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011 e precisa che, per l’accesso al trattamento pensionistico, i lavoratori subordinati devono aver comunque cessato il rapporto di lavoro.
Per coloro che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre, pertanto, dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito, anagrafico o contributivo, purché a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.
Ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro, coloro che perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 hanno accesso al trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’Inps ricorda che nell’anno 2012, per chi matura il diritto dal primo gennaio di tale anno, valgono, come regola, i seguenti requisiti: per la pensione di vecchiaia, le lavoratrici dipendenti del settore privato devono avere 62 anni di età, 63 e mezzo se sono lavoratrici autonome, mentre, gli uomini di qualsiasi settore devono aver compiuto 66 anni.
Per tutti vale il requisito contributivo (20 anni); per la pensione anticipata è necessario il requisito contributivo di 41 anni e 1 mese per le donne, 42 anni ed un mese per gli uomini. Sono fatti salvi i diritti al pensionamento già maturati entro il 31 dicembre 2011, per glia venti diritto rimane applicabile il regime previgente, compresa la “finestra” mobile.
L’istituto precisa anche che l’applicazione generalizzata del metodo di calcolo contributivo comporta che, nei confronti dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (per i quali la pensione veniva pertanto liquidata con il sistema retributivo) , dal 1° febbraio 2012, le pensioni ed i supplementi contributivi sono comporti da due quote:
- la prima, corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
- la seconda, corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.
Le procedure dovranno essere adeguate in tal senso, nelle more le pensioni decorrenti dal prossimo primo febbraio saranno liquidate provvisoriamente, mentre saranno tenuti in sospeso i supplementi contributivi di pensione che ricomprendano contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.
A cura della Redazione
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