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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
La pretesa contributiva diventa incontestabile

Opposizione a cartella esattoriale, il termine e' perentorio

Francesco Buffa
La S.C. si pronuncia sulla natura del termine per l'opposizione alle cartelle esattoriali recanti pretese contributive previdenziali

La sezione lavoro della Corte di cassazione dà continuità all'orientamento di recente affermato secondo il quale il termine di 40 giorni - di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - per proporre opposizione a cartella esattoriale, recante pretesa contributiva previdenziale, è termine che ha natura perentoria, e la cui inosservanza ha effetti nel merito, rendendo incontestabile il debito in questione, essendo precluso anche un successivo giudizio di accertamento negativo e di ripetizione dei contributi indebitamente versati. In tema, per approfondimenti, si fa rinvio a BUFFA F., Lavoro nero, Torino, 2008. In giurisprudenza, in precedenza, Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008 ha affermato che, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione.

Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio.

Per Cass. Sez. L, Sentenza n. 14692 del 25/06/2007, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali,di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.

La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore.

Secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l' iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva erroneamente affermato che il termine avesse soltanto una funzione regolatrice dell'azione esecutiva, senza alcuna limitazione della possibilità del debitore di contestare la sussistenza del credito, e decidendo nel merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni).

Diverso è il caso in cui prima della notifica della cartella -poi opposta tardivamente- sia proposto giudizio di accertamento negativo del debito portato in cartella: secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 16203 del 16/06/2008, una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. Infatti, la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non può, in ogni caso, incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione.

(Sentenza Cassazione civile 02/07/2010, n. 15807)
14/07/2010
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