I datori di lavoro interessati alla riduzione del tasso per gli interventi di prevenzione effettuati, devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio 2010, utilizzando il modello OT24.
L'INAIL fa presente che le sole istanze prodotte telematicamente possono essere presentate entro il 28 febbraio 2010 in considerazione delle numerose difficoltà riscontrate e segnalate dall'utenza nell'utilizzo della via telematica per la presentazione delle istanze.
Per tali istanze, conseguentemente, i 120 giorni necessari ai fini della definizione istruttoria verranno computati a far data dall'1.03. 2010.
Lo “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, riguarda le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008).
L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda in misura fissa pari al 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500); al 10% per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).
(Nota INAIL 28/01/2010, n. 842)