Con circolare n. 10 del 2 febbraio 2011, l’INPS detta istruzioni in merito a: le modalità di perequazione delle pensioni per l’anno 2012, i trattamenti non rivalutati, la rivalutazione delle prestazioni a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti, l’indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemie major e drepanocitosi, la trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il 65° anno di età, le prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta, gli assegni di invalidità, gli assegni straordinari di sostegno al reddito, le pensioni intestate ad unico titolare con diritto in scadenza nell’anno 2012, l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’art. 38, commi da 1 a 5, Legge n. 448/2001, le situazioni particolari (ricostituzioni d’ufficio, pensioni rinnovate con importo pari a zero, familiari e contitolari secondari deceduti) la tassazione delle pensioni per l’anno 2012, la determinazione dei dati fiscali a consuntivo e degli importi delle addizionali regionali e comunali, le detrazioni d’imposta, i conguagli da rinnovo, la periodicità di pagamento delle pensioni.
In particolare, con riferimento alla modalità di applicazione della perequazione delle pensioni per l’anno 2012, la circolare ricorda che l’art. 24, c. 25 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, ha stabilito che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.
Il DM del 18 gennaio 2012 ha fissato nella misura del 2,6% l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2012 e nella misura del 1,6% l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2011.
Stante quanto sopra, l’INPS, comunica di aver quantificato, con le modalità in uso per la rivalutazione delle pensioni per l’anno 2011, la differenza fra l’1,4%, attribuito in via previsionale, e l’1,6% che rappresenta l’indice di rivalutazione definitivo.
Il conguaglio a credito eventualmente spettante è stato pagato con la rata di gennaio 2012.
La perequazione per l’anno 2012 è stata attribuita come segue:
Dall’1.1.2012aumento del 2,60 %fino a € 1.405,05
aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fasciaoltre € 1.405,05 e fino a € 1.441,59 Viene garantito l’importo di € 1.441,59
Nessun aumentooltre € 1.441,59
A cura della Redazione
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(Circolare INPS 02/02/2012, n. 10)