L'INPS fa seguito all'inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza di familiari con handicap in situazione di gravità (art. 42, 5° co., del D.Lgs. n. 151/2001) e torna sul requisito della convivenza.
Dopo avere spiegato, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si dovesse far riferimento, in via esclusiva, alla residenza ex art. 43 c.c. e non al domicilio, l'INPS fa presente che con lettera circolare B/2010 del 18/02/2010, il Ministero precisa che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l’effettività e continuità dell’assistenza al genitore disabile.
Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).
(Messaggio INPS 04/03/2010, n. 6512)