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sabato 13 marzo 2010 |
La Corte di Cassazione decide

Personale di una casa di cura, escluso il doppio inquadramento previdenziale

La Corte interviene in una controversia relativa all’inquadramento a fini contributivi previdenziali di una casa di cura, che pretendeva l’inquadramento nel settore commercio in luogo di quello operato dall’INPS nel ramo industria.

Con riferimento alle imprese operanti prima dell’entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, che ha disposto l’inquadramento unico delle aziende in relazione alla loro attività, si è posto in giurisprudenza la possibilità di un inquadramento diverso in relazione agli sgravi contributivi ed alla misura dei contributi ordinari, in considerazione della diversità dei criteri previsti, rispettivamente, per gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali dalla l. n. 1089 del 1968 (e poi dalle leggi che si sono succedute in materia), e dall’art. 2195 cod. civ., per la natura dell’impresa rilevante ingenerale ai fini contributivi. Nel caso, l’inquadramento quale industriale della casa di cura era stato definito tra le parti con sentenza passata in giudicato, essendo stata accertata la natura industriale dell’azienda con riferimento agli sgravi. Il problema giuridico era quindi solo quello della possibilità di ammettere un inquadramento diverso da quello oggetto del giudicato con riferimento alla disciplina contributiva ordinaria, diversa dunque da quella relativa agli sgravi.

La Corte, con la sentenza in epigrafe, ha da un lato escluso la possibilità di un doppio inquadramento dell’impresa, e dall’altro lato, ha ritenuto che il giudicato intervenuto tra le parti avesse efficacia riflessa in ordine i diversi rapporti debitori contributivi tra le stesse. Sotto il primo profilo, la sentenza conferma l’indirizzo espresso – tra le altre - da Cass. 5363 del 2004, secondo la quale per le imprese operanti da epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, l'inquadramento nel settore industria o nel settore commercio deve avvenire sulla sola base dei criteri di classificazione fissati dall'art. 2195 cod. civ. , ed una volta accertata la natura industriale dell'attività svolta dall'impresa, analogo deve essere l'inquadramento della stessa a tutti i fini contributivi, restando esclusa la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento, industriale ai fini degli sgravi contributivi e commerciale ad ogni altro fine previdenziale.

Sotto il secondo profilo, la sentenza si ricollega a Cass. 1023 del 2009, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Principio affermato in tema di efficacia del giudicato in relazione a periodi contributivi diversi e all'inquadramento dell'azienda, nel settore commercio o industria, ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi).

(Sentenza Cassazione civile 30/12/2009, n. 27757)
15/01/2010
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