Il fatto
La vicenda processuale esaminata dalla Suprema Corte vedeva imputati il datore di lavoro di un’impresa esecutrice dei lavori di costruzione di tre palazzine, impresa di cui era dipendente il lavoratore infortunatosi, nonché l’assistente di cantiere – preposto, nominato per affiancare il direttore tecnico ed il capocantiere, in quel momento assenti.
L’infortunio, in particolare, si era verificato mentre il lavoratore, unitamente ad altri colleghi, era intento a fissare un parapetto costituito da prefabbricato in cemento armato, al poggiolo del secondo piano di una delle erigende palazzine; questi si trovava sul piano di calpestio del ponteggio allestito all’esterno del poggiolo mentre gli altri operai lavoravano su quest’ultimo.
Al fine di consentire il passaggio e la posa in opera del parapetto, su indicazione del preposto, i colleghi dell’infortunato provvedevano a rimuovere tutte le protezioni prima installate (parapetti, tavole fermapiede, correnti intermedi e cavalletti); nell’eseguire le operazioni di fissaggio, il parapetto del balcone si era improvvisamente spostato verso l’esterno, così spingendo anche il lavoratore, ma, non essendovi più alcuna protezione laterale, quest’ultimo, privo di cintura di sicurezza, cadeva dal ponteggio, precipitando al suolo da un’altezza di circa 6 metri riportando lesioni gravissime con impedimento permanente dell’organo della deambulazione.
Veniva, quindi, contestata ad entrambi gli imputati la violazione dell’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) in cooperazione tra loro (art. 113 c.p.) per violazione dell’art. 2087 c.c. e inosservanza delle norme antinfortunistiche (artt. 24 e 10 d.P.R. n. 164/1956).
Il giudizio di merito
In sede di merito, entrambi gli imputati venivano condannati, anche per gli aspetti risarcitori civilistici, riscontrandosi a carico del preposto, la condotta colposa concorrente consistita nell’aver colposamente impartito le disposizioni relative alla posa in opera del parapetto (in particolare, l’ordine di rimozione del ponteggio) così determinando le condizioni di pericolo per il lavoratore, poi infortunatosi, rimasto senza protezioni verso il vuoto e privo di cintura di sicurezza il cui uso non gli era stato imposto.
Quanto al datore di lavoro, questi, garante della sicurezza dei propri dipendenti:
- non aveva previsto nel PSC l’installazione di un parapetto prefabbricato in cemento armato che, comportando necessariamente la rimozione della parte superiore del ponteggio, aveva reso quest’ultimo, privo dei parapetti, assolutamente inidoneo a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, esponendoli al rischio di caduta, poi concretizzatosi;
- la mancata previsione dei rischi connessi all’installazione dei parapetti prefabbricati, il cui montaggio poneva in crisi il sistema di sicurezza realizzato con la predisposizione del solito ponteggio fisso, e l’omessa prescrizione di misure di sicurezza idonee a prevenire il rischio di caduta dall’alto, ovviabile con l’uso di una cesta applicata al braccio mobile di una macchina operatrice, costituivano profili di colpa addebitabili al d.d.l.;
- l’ordine, impartito dal preposto, di togliere parte del ponteggio non costituiva causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, rappresentano detto ordine lo sviluppo consequenziale dell’originaria omissione del datore di lavoro.
Il ricorso
Proponeva ricorso il solo datore di lavoro, riproponendo le censure alla sentenza d’appello fondate sulla sua addebitabilità esclusiva al preposto della responsabilità per l’infortunio occorso, in quanto l’ordine colposamente impartito di rimuovere parzialmente il ponteggio, interrompeva il nesso causale tra la condotta colposa contestata al d.d.l. (mancata previsione nel PSC dei rischi connessi al montaggio dei parapetti e mancanza assoluta di misure di sicurezza specifiche rispetto al lavoro da svolgere).
La decisione
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato i principi di diritto in precedenza indicati con ineccepibile percorso argomentativo.
Quanto al primo, la Corte ha confermato la prospettazione accusatoria sottolineando come la mancata indicazione nel PSC (piano di sicurezza) dei rischi connessi al montaggio dei parapetti nonché l’assoluta mancanza di quelle specifiche misure di sicurezza indicate per la tipologia del lavoro da svolgere costituiscono evidenti profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Quanto al secondo, la Corte ha convincentemente ribadito il principio, applicandolo anche alla materia degli infortuni sul lavoro, secondo cui il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento non è interrotto da eventuali disposizioni erroneamente impartite dal preposto al lavoratore infortunatosi ed agli altri operai addetti, rappresentando l’ordine del preposto lo sviluppo consequenziale dell’originaria condotta colposa del datore di lavoro.
In questo senso, la decisione della Corte si richiama ad una giurisprudenza che, seppur datata, è oggi attualissima se applicata al tema dei rapporti tra d.d.l. e suoi collaboratori. Ed infatti, deve essere ribadito anche nella materia degli infortuni sul lavoro che il nesso di causalità, in presenza di concorso di cause (art. 41 c.p.), non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 1986, n. 4287, O., in Ced Cass. 172820; Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1989, n. 3603, S., in Ced Cass. 180738).
Ne discende, pertanto, che anche nel caso in cui il preposto ponga in essere una condotta colposa che si pone, rispetto all’infortunio, in rapporto concausale, tale condotta non può escludere la responsabilità penale del datore di lavoro ove sia addebitabile a quest’ultimo una condotta colposa originaria, in quanto la condotta del preposto ne rappresenta uno sviluppo consequenziale.
(Sentenza Cassazione penale 11/08/2010, n. 31679)