L'articolo 39, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha disposto la prosecuzione della sospensione sino al 15 dicembre 2010 dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi nei confronti di determinati soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. La legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha modificato ed integrato il suddetto articolo 39. In particolare, la normativa citata ha espressamente individuato i soggetti beneficiari di tale proroga e stabilito le relative modalità di recupero dei premi sospesi sino al 15 dicembre 2010. La suddetta legge ha altresì disposto le modalità di riscossione dei premi già sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'OPCM n. 3754 del 2009 e dall'art. 1 dell'OPCM n. 3837 del 2009.
I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene sospeso, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° luglio 2010 - 15 dicembre 2010. L'INPS fa presente che non è disposta la sospensione degli adempimenti che dovranno, comunque, al più tardi, essere effettuati entro il 15 dicembre 2010. Previste le modalità di recupero, sia della sospensione disposta da aprile 2009 a giugno 2010, sia del periodo più ampio aprile 2009 - dicembre 2010. La ripresa della riscossione avverrà in entrambi i casi in 120 rate mensili costanti dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori. Si ricorda che l’importo della rata deve essere non inferiore ad € 50,00.
L'INAIL per quanto riguarda i versamenti la cui riscossione è sospesa per effetto della proroga al 15 dicembre 2010, indica a scopo esemplificativo, le rate del 16 agosto 2010 e 16 novembre 2010 del premio di Autoliquidazione 2009/2010, le rate mensili relative a rateazioni concesse ai sensi della legge n. 389/1989 e tutti gli eventuali pagamenti aventi scadenza in detto periodo, sempreché sussistano i requisiti soggettivi per poter beneficiare della sospensione. Disposta la ripresa della riscossione dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 (comma 3-bis), nonché il recupero dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (comma 3-quater) per i soggetti non interessati alla proroga. La ripresa della riscossione avverrà in entrambe le fattispecie in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori.
(Circolare INPS 17/08/2010, n. 117)