Per l'anno 2010 sono autorizzati, in via transitoria, nel limite del contingente fissato per l'anno 2009, gli ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, in:
a) 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati;
b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Le quote sono ripartite tra le regioni e province autonome.
(Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 06/07/2010, G.U. 31/08/2010, n. 203)