Un’unica procedura di certificazione valida sia ai fini pensionistici che per i trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio), mediante l’utilizzo del PA04 per la elaborazione e liquidazione del TFS.
La semplificazione delle procedure amministrative mediante l’utilizzo del PA04 anche ai fini del trattamento di fine servizio, da parte delle amministrazioni e degli enti iscritti all’Inpdap, per procedere alla liquidazione del «TFS Subito», costituisce obiettivo del Piano Industriale dell’Istituto per il triennio 2009-2011.
Già ai fini pensionistici, e dal 1° marzo 2010 anche ai fini TFS, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro provvedono ad inviare telematicamente il modello PA04 all’indirizzo PensioniS7@inpdap.gov.it.
Contestualmente le amministrazioni inviano alla Sede Provinciale competente una copia cartacea del PA04 con timbro e firma in originale del dirigente responsabile. Le amministrazioni devono specificare il motivo dell’invio: solo pensione, pensione e TFS, solo TFS.
L’applicativo utilizzato per la visualizzazione e stampa dei modelli PA04 ai fini del TFS è PensioniS7, fino ad ora utilizzato per la trattazione delle ricongiunzioni in uscita ed il trasferimento della posizione assicurativa all’INPS.
L'INPDAP fa presente che nella sezione «modulistica» sono stati inseriti di recente i nuovi moduli di PL1, PL2 e 350/P. Ad eccezione del comparto scuola, tale modalità di certificazione dei dati necessari alla elaborazione del TFS deve essere considerata residuale rispetto all’uso del PA04 da parte delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro e deve essere utilizzata esclusivamente qualora la certificazione per via telematica non sia possibile.
In merito al venir meno, con l’utilizzo del PA04, dell’obbligo delle amministrazioni statali di trasmettere la copia autentica dello stato di servizio del dipendente, si evidenzia che il PA04 costituisce di per sé certificazione dei dati sia giuridici che economici del dipendente. Pertanto, qualora le amministrazioni e gli enti datori di lavoro certifichino gli elementi giuridici necessari alla definizione del TFS attraverso il PA04 ovvero, nei casi in cui venga ancora utilizzato il PL1, attraverso una dichiarazione dell’amministrazione, si potrà senz’altro procedere alla liquidazione ed al pagamento della prestazione.
(Nota INPDAP 07/07/2010, n. 32)