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venerdì 10 settembre 2010 | twitter |
Coordinamento dei sistemi nazionali

Unica la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale al lavoratore comunitario

Lo scorso primo maggio è entrato in vigore il regolamento comunitario n. 883/2003, come modificato dai regolamenti n. 987 e 988 del 2009, che coordina i sistemi nazionali in materia di sicurezza sociale. Il regolamento afferma il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile, in base al quale le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato; in particolare, il lavoratore subordinato o autonomo è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui l’attività è svolta.

La regola si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati.

L’INPS affronta il complesso delle varie disposizioni con sette circolari, diramate il 1° ed il 2 luglio 2010 e volte a chiarire sia l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni sia le procedure ad esse applicabili.

Le linee generali dei Regolamenti

Con la circolare n. 82 l’Istituto illustra i principi e le disposizioni generali dei nuovi regolamenti, evidenziando che gli stessi estendono l’applicazione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive e rafforzano il principio dell’unicità della legislazione applicabile nonché quello della parità di trattamento.

Il sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale si basa pertanto sui seguenti principi generali:
- parità di trattamento delle persone nei confronti delle legislazioni nazionali;
- unicità della legislazione applicabile;
- totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza negli Stati membri per il diritto alle prestazioni, per l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa o volontaria nonché per l’ammissione ai benefici previsti da una legislazione nazionale;
- esportabilità delle prestazioni;
-assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti.

Distacco dei lavoratori

La circolare n. 83 esamina i casi di deroga al principio generale della lex loci laboris, per cui i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato.

La prima deroga riguarda il caso del distacco in Paesi membri diversi da quello di residenza del lavoratore, fermo restando che il distacco può riguardare sia i lavoratori subordinati sia quelli autonomi.

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 12 del regolamento di base, la persona che svolge un’attività subordinata in uno Stato membro alle dipendenze di un datore di lavoro che esercita abitualmente le sue attività in tale Stato, può essere inviata in un altro Stato membro e rimanere soggetta alla legislazione del primo Stato se:
1.l’attività lavorativa nello Stato di destinazione sia svolta per conto del datore di lavoro da cui normalmente dipende;
2.la durata prevedibile di tale attività non sia superiore a ventiquattro mesi;
3.la persona non venga inviata in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo massimo di ventiquattro mesi.

Di norma non può essere inviato in distacco un apprendista, salvo che risulti che tale distacco rientra nel piano formativo professionale.

Il paragrafo 2 dell’articolo 12 del regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimanga soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.

E’ inoltre necessario che detta persona abbia già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi del distacco e che mantenga, nel territorio del Paese membro di residenza i requisiti per riprendere l’attività.

Rimborsi e compensazioni fra Stati

La circolare n. 84 illustra le modalità di compensazione fra gli Stati membri, con la possibilità ove non sia possibile operare la compensazione, di procedere al recupero dei crediti nei confronti della persona fisica e/o giuridica interessata.

Prestazioni di disoccupazione

L’istituzione dello Stato membro di ultima occupazione deve tener conto, se necessario, dei periodi assicurativi risultanti negli altri Stati membri per l’accertamento del diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Lo chiarisce la circolare n. 85 con la precisazione che il diritto alle prestazioni di disoccupazione sussiste, oltre che in favore della persona disoccupata che resta nello Stato in cui si è verificato il rischio di disoccupazione, anche nei confronti della persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro in cerca di impiego e che le prestazioni di disoccupazione sono pagate direttamente dall’istituzione competente, di regola quella di ultima occupazione, anche se l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.

Prestazioni familiari

La circolare n. 86 si occupa delle disposizioni specifiche in materia di prestazioni familiari, in particolare del cumulo di diritti a prestazioni familiari a carico di due o più Stati membri e della determinazione della legislazione da applicare in via prioritaria nel caso in cui le prestazioni siano dovute allo stesso titolo.

La nuova regolamentazione unifica, peraltro, la terminologia superando la preesistente distinzione tra “prestazioni” ed “assegni” familiari propria delle diverse normative nazionali.

Anche in questa materia si rendono applicabili i principi generali che caratterizzano il nuovo regolamento: parità di trattamento, esportabilità delle prestazioni, assimilazione delle prestazioni, dei fatti e dei redditi, divieto di cumulo di prestazioni a carico di due o più Stati membri per gli stessi soggetti e per lo stesso periodo, totalizzazione dei periodi assicurativi nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alla prestazione a determinati requisiti di assicurazione.

Prestazioni per malattia e maternità

Vale in materia il principio che ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, devono essere mantenuti i diritti ed i vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione.

Pertanto, la “totalizzazione”, ossia il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione e residenza maturati nei diversi Stati membri rappresenta un istituto fondamentale e lo strumento più importante per il raggiungimento di tale scopo.

Con la circolare n. 87 l’INPS analizza le diverse fattispecie che possono verificarsi per il diritto alle prestazioni, in denaro ed in natura, in caos si malattia e maternità, con la precisazione che il criterio della totalizzazione deve essere utilizzato anche per i lavoratori a tempo determinato di settori non agricoli in tutti i casi in cui possano avvantaggiarsi dei periodi di occupazione all'estero per ricevere prestazioni più favorevoli di quelle che loro spetterebbero in base alla sola attività lavorativa prestata sul territorio nazionale.

Anche in tali ipotesi la possibilità di ricorrere al cumulo dei periodi esteri è subordinata alla condizione che gli interessati, al momento del verificarsi del rischio, siano occupati in Italia in attività soggetta all'obbligo assicurativo.

Prestazioni pensionistiche

Con la circolare n. 88, infine, l’Istituto analizza l’applicazione dei nuovi regolamenti in materia di prestazioni pensionistiche, che però non risultano modificate in modo rilevante.

Le disposizioni in materia pensionistica sono contenute negli articoli da 44 a 60 del regolamento di base e da 43 a 53 del regolamento di applicazione.

Nel regolamento n. 883/2004 le norme sono raggruppate in due distinti capitoli:
- il capitolo 4 (articoli da 44 a 49) riporta le disposizioni specifiche relative alle prestazioni per invalidità erogate in base alle legislazioni di tipo A delle legislazioni in base alle quali l’importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza;
- il capitolo 5 (articoli da 50 a 60) contiene le disposizioni relative alle pensioni di vecchiaia, alle pensioni ai superstiti ed alle pensioni di invalidità degli Stati, tra cui l’Italia, che determinano l’importo della prestazione tenendo conto della durata dei periodi di assicurazione (legislazione di tipo B).

In particolare, l’articolo 50 del regolamento di base prevede la contemporanea liquidazione della prestazione nei confronti di tutti gli Stati membri alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto, salvo che l’interessato stesso chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

In base all’articolo 50, se l’interessato soddisfa le condizioni necessarie per ottenere la prestazione soltanto ai sensi di uno o più Stati membri alla cui legislazione è stato soggetto, le istituzioni di tali Stati determinano la misura della prestazione da essi dovuta senza tener conto dei periodi maturati in base alle legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte.

Tale esclusione opera solo se, prendendo in considerazione tali periodi, si determina una prestazione di importo meno favorevole.

07/07/2010
Questo articolo è tratto da:
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