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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Se si prova l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose

Violazioni antinfortunistiche, l'oblazione speciale estingue il reato?

Alessio Scarcella
E' legittimo il rigetto da parte del giudice della richiesta di ammissione all'oblazione speciale (art. 162 bis c.p.), finalizzata all'estinzione delle violazioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ove manchi la prova della sopravvenuta cessazione delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato, in quanto cio' costituisce condizione ostativa all'ammissione ed impedisce l'operativita' di tale speciale causa di estinzione dei reati antinfortunistici.

La Corte di Cassazione ritorna, con la sentenza in commento, sulla questione inerente l’applicabilità della speciale causa di estinzione del reato rappresentata dalla c.d. oblazione speciale, prevista dall’art. 162 bis c.p., ribadendo, con riferimento alle violazioni in materia antinfortunistica, che il difetto di prova della cessazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato costituisce condizione ostativa all’ammissione.

Il fatto

La vicenda processuale che costituisce il presupposto dell’intervento della Suprema Corte vedeva imputato il legale rappresentante di due società che, a seguito di un sopralluogo eseguito da personale del locale comando dei Vigili del Fuoco presso i locali, sede delle medesime, era stato rinviato a giudizio essendo state accertate numerose violazioni alla normativa antinfortunistica. In particolare, gli accertamenti di polizia giudiziaria avevano consentito di riscontrare che questi, quale datore di lavoro delle società, aveva contravvenuto a numerose disposizioni contemplate dal d.P.R. 26 aprile 1955, n. 547 (artt. 13, 34, 8, comma 1, lett. a) e 31), dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (art. 22) e dalla L. 7 dicembre 1984, n. 818 (art. 5, comma 1) ed, in particolare:

a) chiudeva con lucchetto le porte delle uscite di emergenza che risultavano, altresì, ingombre di materiale;

b) non manteneva in efficienza la rete idrica antincendio esterna ed interna che risultava priva di acqua;

c) non dotava i luoghi di lavoro di apposita segnaletica di sicurezza;

d) non dotava i luoghi di lavoro di mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità;

e) non redigeva il prescritto DVR;

f) non assicurava che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento all’antincendio;

g) ometteva di chiedere nuovamente il rilascio del C.P.I., di cui era titolare, pur avendo apportato modifiche strutturali nei luoghi di lavoro.

Il ricorso

L’imputato, in via preliminare, formulava richiesta di oblazione c.d. speciale, prevista dall’art. 162 bis c.p. che, pur all’esito di una cospicua produzione documentale (che dava atto dell’attività posta in essere successivamente alla contestazione delle violazioni), veniva tuttavia respinta dal giudice di merito a causa della mancata eliminazione di tutte le conseguenze dannose o pericolose dei reati. Seguiva quindi il dibattimento, all’esito del quale, assunte prove testimoniali e documentali, l’imputato veniva condannato per tutte le violazioni accertate.

Veniva, quindi, proposto ricorso per cassazione, con cui, in particolare, l’imputato denunciava la violazione dell’art. 162 bis c.p., in base all’assunto che il giudice avrebbe dovuto ammetterlo all’oblazione speciale in base a quanto accertato.

La decisione

La Corte di cassazione, nel rigettare il motivo di ricorso ritenendolo infondato, ha disatteso l’eccezione difensiva avendo, in particolare, il tribunale motivato circa la mancata ammissione all’oblazione, difettando la prova dell’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dei reati.

Com’è noto la c.d. oblazione speciale, prevista dall’art. 162 bis c.p., è contemplata dal codice penale come una speciale causa di estinzione del reato la quale differisce dall’altra “generale” causa estintiva, rappresentata dalla c.d. oblazione semplice (prevista, invece, dall’art. 162 c.p.) per la natura discrezionale ad essa sottesa. In altri termini, mentre il contravventore ha diritto ad essere ammesso all’oblazione “semplice” per reati puniti con la sola pena dell’ammenda, diversamente egli ha solo un’aspettativa di ottenere l’ammissione all’oblazione “speciale” per i reati punti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, essendo condizionata la sua richiesta alla puntuale verifica da parte del giudice della sopravvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. A ciò, poi, si accompagnano ulteriori differenze tra le due cause estintive, tra cui, in particolare, il diverso sacrificio economico richiesto al contravventore per conseguire il risultato sperato, prevedendo infatti la legge nel caso dell’oblazione ex art. 162 c.p. il pagamento di una somma pari ad 1/3 del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la violazione accertata, laddove, invece, nel caso dell’oblazione speciale ex art. 162 bis c.p., maggiore è il salasso economico richiesto al contravventore, prevedendo la legge il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per il reato contestato.

Limitando l’orizzonte alla sola questione relativa alla necessità di soddisfare la principale condizione richiesta dall’art. 162 bis c.p. (ossia l’intervenuta cessazione delle conseguenze dannose e/o pericolose del reato), nella vicenda processuale affrontata dalla decisione qui commentata, la Corte si richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui – non essendo ormai in discussione la generale applicabilità dell’oblazione speciale ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, posto che a detti reati, esclusi dalla depenalizzazione dall'art. 34, primo comma, lettera n) legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, si applicano, ai sensi dell'art. 127 stessa legge, le disposizioni di cui all'art. 162 bis c.p. (sez. III, 5 aprile 1986, n. 2648, M., in Ced Cass. 172326) - l'oblazione introdotta con l'art. 162 bis c.p. è subordinata al potere discrezionale del giudice, il quale, oltre alla verifica delle condizioni formali e della inesistenza degli elementi ostativi (qualità di recidivi reiterati, contravventori abituali, delinquenti o contravventori professionali; conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del contravventore), potrà ammettere o respingere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta gravità del fatto, avuto riguardo ai parametri indicati in entrambi i commi dell'art. 133 c.p. stesso codice e non con riferimento a quelli fissati solo nel primo comma (v., tra le tante, da ultimo: sez. I, 18 dicembre 2007, n. 47032, T., in Ced Cass. 238316).

Da ultimo, infine, sulla particolare questione dei rapporti tra oblazione speciale e la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, si ricorda come la Corte ha precisato che l'oblazione speciale non e' alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene (sez. III, 29 novembre 2007, n. 44369, R., in Ced Cass. 238454).

(Sentenza Cassazione penale 12/07/2010, n. 26762)
23/07/2010
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