Infortunio per mancata formazione
Interessante decisione della Cassazione sul tema, particolarmente delicato, della individuazione di soggetti penalmente responsabili delle violazioni in materia antinfortunistica.
La decisione della Corte, in particolare, vedeva imputato il legale rappresentante di una società cooperativa a responsabilità limitata, rinviato a giudizio per la violazione, da un lato, dell’art. 89, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994 in relazione all’art. 22, comma 2, lett. a) dello stesso decreto e, dall’altro, dell’art. 389, lett. c), del d.P.R. n. 547/1955, in relazione all’art. 182, comma 1, lett. b), del decreto in questione.
In sintesi, a seguito di un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della società occorso mentre si trovava ad azionare un carrello elevatore privo non solo del sedile ma anche dei requisiti di sicurezza in caso di urti accidentali, era emerso che al lavoratore infortunato non era stata fornita adeguata formazione all’atto dell’assunzione, essendo stato in precedenza assegnato ad altra attività (lavoro d’ufficio).
Chi è il legale rappresentante?
L’imputato, condannato alla sola pena dell’ammenda per ambedue le violazioni contestate, aveva proposto ricorso per Cassazione, eccependo il vizio di motivazione della sentenza, in particolare asserendo che la stessa difettava del preventivo accertamento della qualità di legale rappresentante della società cooperativa a r.l., attribuita senza alcuna prova, in quanto – a detta dell’imputato – la corrispondenza tra persona e funzione non era mai stata oggetto di accertamento o documentazione.
La Corte, nel disattendere l’eccezione difensiva, rigetta il ricorso dichiarando infondato il motivo di impugnazione. In particolare, osserva la Cassazione come la deduzione difensiva di risolva in una circostanza di fatto, essendosi questi limitato a contrastare, genericamente e senza puntuali riferimenti agli atti del processo, le risultanze dello stesso.
La visura camerale
Ed invero, come la Corte si cura di evidenziare, proprio dagli atti processuali emergeva la prova, documentale, costituita dalla visura della camera di commercio, da cui risultava che l’imputato era il legale rappresentante della società cooperativa a r.l. al momento del verificarsi dell’infortunio.
Inoltre, aggiungeva la Corte, ulteriore elemento probatorio a carico dell’imputato, era costituito dalle dichiarazioni del lavoratore infortunato, sentito come teste durante il processo, il quale, oltre a confermare l’infortunio occorsogli mentre si trovava ad azionare il carrello elevatore, precisava che era proprio l’imputato a consegnargli la busta paga e che sulla medesima vi era scritto il nome dell’imputato medesimo.
La circostanza, infine, di essere l’imputato rimasto contumace e di non aver, per tale ragione, contestato le risultanze documentali e testimoniali, con una diversa allegazione in fatto, esclude che ciò potesse farlo in sede di giudizio di cassazione.
La decisione della Corte è senza alcun dubbio condivisibile, in quanto con argomentare ineccepibile giunge a risolvere il delicato problema dell’individuazione dei soggetti responsabili in materia di prevenzione infortuni, attribuendo il valore di piena prova alle risultanze, non contestate, della visura della camera di commercio dalla quale, in effetti, risultava che l’imputato era il legale rappresentante della società di cui era dipendente il lavoratore infortunato.
Nel caso di specie, peraltro, non si poneva alcun problema di “scorporo” tra la figura del soggetto “formalmente” responsabile della violazione e quella del soggetto “di fatto” responsabile della violazione accertata.
Com’è noto, infatti, prima ancora dell’entrata in vigore dell’art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede il c.d. esercizio di fatto di poteri direttivi, la giurisprudenza di legittimità era progressivamente andata consolidandosi nell’affermare il principio di diritto, definitivamente consacrato dalle Sezioni Unite penali (Sez. Un., 14 ottobre 1992, n. 9874, G., in Ced Cass. 191185), secondo cui l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale).
In applicazione di tale principio, peraltro, la stessa Corte aveva dubitato che alla qualifica di legale rappresentante conseguisse automaticamente la responsabilità penale per la violazioni in materia antinfortunistica, in particolare affermando che in tema di personalità della responsabilità penale, in riferimento agli artt. 27 Cost. e 40 cod.pen. l'amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell'ente (sez. III, 19 maggio 1998, n. 5889, S., in Ced Cass. 210946).
L’evoluzione giurisprudenziale, peraltro, ha portato nuovamente a focalizzare l’attenzione sulla rilevanza, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile, di colui che rivesta la qualifica di “legale rappresentante”. In tal senso, la Cassazione ha precisato che se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria, aggiungendo, inoltre, che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica (sez. III, 8 agosto 2006, n. 28358, B. e altro, in Ced Cass. 234949).
Fa eccezione, secondo la Cassazione, a determinate condizioni, il caso della società di notevoli dimensioni. Ed invero, il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, nonché dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti a determinati servizi (v., da ultimo, sez. IV, 25 gennaio 2007, n. 2592, D.L. e altro, in Ced Cass. 235564). Ciò comporta, dunque, che nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, il soggetto penalmente responsabile è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. III, 21 giugno 2007, n. 24478, L., in Ced Cass. 236955).
(Sentenza Cassazione penale 12/07/2010, n. 26761)