p>Il Ministro dell’ambiente Stefania Prestigiacomo lo aveva preannunciato con un comunicato stampa prima dell’estate ed è stata di parola. Con un iter abbastanza celere - “anche a causa della natura specifica e circoscritta della modifica” - il provvedimento che introduce una modifica al quadro sanzionatorio dello scarico di acque reflue in fognatura è ormai pronto per entrare in vigore.
La modifica della disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue: l’iter
Presentato durante la riunione n. 57 del 24 luglio 2009 del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della giustizia, Alfano, e con il Ministro dello sviluppo economico, Scajola, il ddl in parola era stato approvato dal Senato il 19 novembre scorso (A.S. n. 1755).
Ora c’è stata anche l’approvazione definitiva della Camera dei Deputati - 2 febbraio 2010 – e il ddl recante modifica della “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue” (A.C. 2966) - di cui all’articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (da ora, TUA) - attende solo di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento risulta costituito da un articolo unico e rettifica il primo periodo del comma 5 dell’art. 137 del TUA, così da restringere l’ambito di applicazione della sanzione penale ivi prevista alle sole fattispecie di violazione più grave.
In pratica, per far scattare la sanzione penale ci si dovrà trovare di fronte ad uno scarico di acque reflue industriali che comporti il superamento tabellare dei valori limite, così come stabiliti nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte terza del TUA, per le 18 sostanze più pericolose fissate nella tabella 5, dello stesso Allegato 5.
Le ragioni della modifica: prime critiche
Come si legge nella relazione illustrativa, la modifica apportata si è resa “necessaria poiché l’orientamento giurisprudenziale che si è formato con riferimento a tale disposizione, ancorché contenuta, con quasi identica formulazione, nel decreto legislativo n. 258 del 2000, non è costante”.
Non mancano i primi detrattori del ddl. Secondo alcuni (e tra questi Maurizio Santoloci), il provvedimento è da bocciare, dato che sanzionando solo amministrativamente delle fattispecie che prima erano state considerate dalla giurisprudenza quali reati – come si dirà tra poco - di fatto ridurrebbe le già scarse tutele previste per i casi di inquinamento dei corpi idrici.
Con buona pace degli inquinatori.
In proposito, infatti, si rammenta che la Suprema Corte (Cassazione Pen., Sez. III, sentenza del 1° ottobre 2008, n. 37279), aveva ritenuto configurabile il reato di scarico con superamento dei limiti tabellari - ai sensi dell’art. 137, comma 5°, TUA ed in continuità con quanto previsto dall'art. 59, comma 5°, DLgs 11 maggio 1999, n. 152 - sia nel caso di qualsiasi scarico d'acque reflue industriali che avesse superato i limiti più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle diciotto sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, sia nel caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura con superamento dei valori limite di cui alla tabella 3 sia, infine, nel caso di scarico sul suolo di acque reflue industriali con superamento dei valori limite di cui alla tabella 4 (in senso conforme, Cass. pen., Sez. III, 13/04/2005, n. 19254, Cass. pen., Sez. III, 20/02/2004, n. 14801).
Si trattava, però, secondo il legislatore, di una formulazione “equivoca” dell’art. 137 che aveva dato spazio a interpretazioni come quella sopraccitata e che, pertanto, si è voluto rendere più chiara, differenziando il regime sanzionatorio: “La novella operata dal disegno di legge, così come modificato dalla Commissione, consiste nella sostituzione del primo periodo del comma 5 del citato articolo 137 che, riguardo allo scarico delle acque reflue che superi i valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5, collega tale superamento alle sole sostanze più pericolose indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del codice ambientale”. “
La sostituzione del primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 citato” - spiega Digilio nella relazione – “elimina i dubbi in proposito”.
Riepilogando, ora, la nuova lettera della norma fa sì che, per aversi la sanzione penale, nel caso di superamento tabellare (tabelle 3 e 4), dovranno essere superati i valori limite per le diciotto sostanze più pericolose fissati nella tabella 5, allegato 5 (Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, etc).
Il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 comporterà, invece, l’applicazione delle sole sanzioni amministrative, pecuniarie, previste dall’art. 133 del TUA, che vanno da 3.000 a 30.000 euro.
(Disegno di legge Camera dei deputati 02/02/2010, n. 2966)