Salvo diversa indicazione l’autorità, l’operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base al programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile, di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede all’attuazione delle misure illustrate nel regolamento.
Un aeromobile, bus, carrello dei bagagli o altro mezzo di trasporto, o una passerella telescopica, sono considerati parti di un aeroporto.
Per «bagaglio protetto ai fini della sicurezza» si intende il bagaglio da stiva in partenza sottoposto a controllo (screening) che viene fisicamente protetto in modo da impedire che in esso vengano introdotti oggetti.
Fatti salvi i criteri di deroga di cui al regolamento (CE) n. 272/2009, l’autorità competente può autorizzare procedure di sicurezza speciali o deroghe per la protezione e la sicurezza delle aree lato volo negli aeroporti nei giorni in cui non vi sono più di otto voli in partenza programmati, a condizione che ci sia un solo aeromobile per volta da caricare o scaricare o sul quale imbarcare o sbarcare o all’interno della parte critica dell’area sterile o in un aeroporto che non rientra nel campo d’applicazione del punto 1.1.3. del documento.
(Regolamento Commissione CE 04/02/2010, n. 185, G.U.U.E. 05/03/2010, n. 55)