Con sentenza 7 aprile 2010, n. 429, Seconda Sezione del TAR Calabria, ha affermato che il principio dell’unicità dell’offerta, tecnica ed economica, impedisce alla Stazione appaltante di prendere in considerazione offerte in cui la offerta tecnica presenti significative difformità rispetto all’offerta economica. Una proposta contrattuale così articolata deve essere esclusa dalla gara per intrinseca contraddittorietà.
Nella fattispecie decisa dal TAR Calabria, l’offerta tecnica dell’aggiudicataria presentava significative difformità, rispetto all’offerta economica.
Infatti, il capitolato speciale, nel prescrivere il contenuto dell’offerta tecnica, aveva cura di specificare che essa dovrà contenere, tra i diversi elementi, una specificazione del "numero delle unità lavorative distinte per qualifica".
Il capitolato prescriveva, inoltre, che "le risultanze, contenute nella relazione tecnica di offerta così descritta, dovranno essere conformi alla composizione dell’offerta economica".
Dunque, a parere dei giudici calabresi, il bando di gara aveva attribuito rilevanza all’articolazione delle unità lavorative distinte per qualifica.
Di conseguenza, pur in presenza di un numero di ore complessivamente offerte per l’espletamento del servizio identico nelle offerte tecnica ed economica –pari ad ore 11826- la dedotta difformità tra il numero di ore lavorative di terzo livello indicate nell’offerta economica -591- rispetto a quelle indicate nell’offerta tecnica -946- nonché la corrispondente divergenza tra il numero di ore lavorative di secondo livello –che risultano 10880 nell’offerta tecnica e 11235 in quella economica- integrano la fattispecie della intrinseca contraddittorietà dell’offerta che, pertanto, doveva essere esclusa, non essendo ammessa l’integrazione successiva di elementi essenziali dell’offerta.
(TAR CATANZARO, Sentenza 07/04/2010, n. 429)