Nel caso di specie il Giudice di Pace aveva annullato il verbale per vizio di forma, in quanto era stata barrata, nel modulo a stampa, la casella corrispondente all’assenza di sanzioni accessorie e, cio’ nonostante, era stata applicata la sanzione della decurtazione di dodici punti pur essendo prevista, peraltro, la decurtazione di soli sei punti in quanto il conducente non era neopatentato.
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione.
Per costante giurisprudenza della Corte secondo l’opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 e segg. (cui rinvia l’art. 204 bis C.d.S., comma 2, per la disciplina del ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento di illecito stradale), configura l’atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto e’ delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per l’amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione.
Con la conseguenza che il giudice, salve le ipotesi - nella specie non ricorrenti - di inesistenza, non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullita’ del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto (Cass. Sez. Un. 3271/1990 e successive conformi).
Ancora, nel denunciare la violazione degli artt. 200 C.d.S. e 383 reg. esec. C.d.S., si deduce che quest’ultima norma non contempla quale contenuto necessario del verbale di accertamento l’indicazione delle sanzioni (principali e accessorie).
Conseguentemente la mancata o errata indicazione di esse non inficia la validita’ dell’atto.
Infine, riguardo alla violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 la Corte deduce che sarebbe stato comunque sufficiente annullare il verbale solo nella parte relativa alla indicazione della sanzione accessoria, rettificandone l’entita’, senza annullare l’intero atto.
Se in un verbale di accertamento di illecito stradale sia inserita l’indicazione di una sanzione accessoria, detta indicazione, pur non rientrando nel contenuto necessario dell’atto legalmente tipizzato, fa tuttavia parte del contenuto dell’atto in concreto adottato ed e’, dunque, per un verso sottoposta, con esso, alla valutazione di legittimita’ o illegittimita’; ma, per altro verso, l’erroneita’ della indicazione dell’entita’ della sanzione non puo’ comportare, per il principio di conservazione valevole anche per gli atti amministrativi, l’annullamento dell’intero atto, essendo sufficiente l’annullamento parziale dello stesso con rettifica della erronea indicazione .
(Cassazione civile Sentenza 22/02/2010, n. 4151)