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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Codice della Strada

Carta di circolazione, copia anche per i servizi pubblici essenziali

Dichiarata l’illegittimità costituzionale del nuovo codice della strada nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà  di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

L’art. 180 del codice della strada, al comma 1, prescrive che il conducente di veicoli a motore deve avere con sé, oltre alla patente di guida, la carta di circolazione.

La inosservanza del relativo obbligo è sanzionata dal comma 7.

Lo stesso art. 180, comma 4, precisa che, allorché l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione.

Il successivo periodo – aggiunto in sede di conversione, avvenuta con legge n. 214 del 2003, del decreto-legge n. 151 del 2003 – dispone che, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

La ratio, posta alla base della scelta legislativa, di consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione invece dell’originale, deve essere ravvisata nella ragionevole esigenza di una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale, per l’espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all’eventuale smarrimento.

Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere della essenzialità – quale delineato nell’art. 1 della legge n. 146 del 1990 – e si connoti per la gestione di un parco automezzi: e ciò specie ove si consideri che la norma censurata estende la facilitazione di cui si tratta, consistente nella facoltà di portare a bordo del veicolo la fotocopia autenticata anziché l’originale della carta di circolazione, anche ai veicoli adibiti a locazione senza conducente.

Inoltre, tale facilitazione appare coerente con la generale tendenza alla autocertificazione.

Del resto, il controllo dell’effettivo possesso del documento originale è agevolmente realizzabile – in ogni ipotesi – attraverso l’invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per la esibizione dello stesso.

La facoltà di tenere a bordo del veicolo una fotocopia in luogo dell’originale, che trova fondamento in una esigenza di semplificazione nella gestione del servizio, limitata ai soli veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e a quelli adibiti a locazione senza conducente, è, dunque, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non è estesa a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali (art. 1 della legge n. 146 del 1990), quale deve definirsi l’attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani.

(Corte Costituzionale Sentenza 23/07/2010, n. 280)
29/07/2010
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