Il Commissario dello Stato ha impugnato i seguenti articoli: art. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g); art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 per violazione dell'articolo 14, lettera g) dello Statuto speciale e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. In particolare sono messe in dubbio le norme sul ribasso d'asta per il costo del lavoro e quelle sulla qualificazione-aggiudicazione.
Il Commissario dello Stato ha impugnato i seguenti articoli:
>>> art. 3, comma 1, lettere d), e), f) e g).
Nella parte impugnata l'articolo prevede che:
1) ai soli fini della determinazione dell'importo da porre a base d'asta, oltre al costo relativo alla sicurezza di cui all'articolo 86, comma 3-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, non è soggetto a ribasso d'asta il costo del lavoro. Il costo del lavoro è determinato per categorie di lavoro in apposite tabelle che sono emanate con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente della legge.
Con il medesimo decreto è disciplinata anche la procedura per la valutazione dell'incidenza effettiva del costo del lavoro sottratto a ribasso d'asta.
Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, sempre al fine del calcolo dell'importo a base d'asta, per la determinazione dell'importo delle categorie di lavoro, la stazione appaltante utilizza le percentuali di incidenza contemplate nel prezziario unico regionale per i lavori pubblici o nell'analisi prezzi.
2) Nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti l'importo relativo al costo del lavoro è indicato separatamente da quello posto a base di gara per l'affidamento dell'appalto, ed è da ritenersi indicativo solo ai fini dell'aggiudicazione .
Salvo quanto previsto agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come richiamati al comma 1, le offerte sono corredate, fin dalla loro presentazione, delle giustificazioni relative alla voce di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.
3) Sono altresì escluse giustificazioni inerenti ai costi del lavoro.
4) Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
>>> art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 per violazione dell'articolo 14, lettera g) dello Statuto speciale e dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
In questo caso l'impugnazione riguarda i seguenti punti:
1) L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
L'esecuzione di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 6 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 8, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non preveda la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
2) Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
3) Il termine dilatorio di cui al comma 6 non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto della presente legge, sia stata presentata o sia stata ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.
4) Qualora sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti, se successiva.
L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiari incompetente o fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvii al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
(Legge regionale Sicilia 13/07/2010, n. 568)