p>Ancorché sia contemplato il potere sostitutivo della Provincia in caso d'inerzia del Comune, nell'art. 43, L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, Campania non è individuata alcuna ipotesi di silenzio inadempimento, bensì, come già affermato da un prevalente orientamento giurisprudenziale, di silenzio rigetto. Non possono porsi sullo stesso piano il procedimento di conformità edilizia ed urbanistica di cui all'art. 43, L.R. 22 dicembre 2004, n. 16, Campania, che riprende l'art. 36, T.U. n. 380 del 2001, e l'accertamento di conformità paesistica di cui all'art. 1, comma 37, L. n. 308 del 2004.
Il condono ambientale, infatti, comporta la sottrazione del fatto alla disciplina penale ed a quella amministrativa attinenti alla tutela paesistica, rimanendo ferma la sanzionabilità del fatto edilizio sotto il profilo amministrativo e penale. L'istituto dell'accertamento di conformità, invece, è diretto a sanare, con provvedimento essenzialmente doveroso e vincolato, le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione od autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (cd. doppia conformità).
L'art. 20, L. n. 241 del 1990 esclude espressamente, con disposizione avente carattere generale, la possibilità del silenzio-assenso in materia di vincolo culturale, paesistico ed ambientale. Ciò comporta che la normativa di riferimento del procedimento per accertare la compatibilità paesistica non può essere assoggettata ad alcuna interpretazione estensiva che, come nel caso in esame, faccia riferimento alla previsione dell'obbligo di provvedere entro termini prestabiliti da parte dell'amministrazione.
(Consiglio di Stato Sentenza 26/03/2010, n. 1763)