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venerdì 03 settembre 2010 | twitter |
Diritto penale internazionale

Corruzione di pubblici ufficiali, a rischio anche i funzionari delle banche centrali straniere

La condotta di chi dia o prometta somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l'esercizio di funzioni o attivita' corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dall'art. 321 c.p., e art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2. L'accertamento dell'eventuale natura degli enti cui appartengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla normativa straniera pertinente, che il giudice deve accertare d'ufficio, pure secondo le forme previste dalla L. n. 218 del 2005, art. 14.

 La condotta di chi dia o prometta somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l’esercizio di funzioni o attivita’ corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dall’art. 321 c.p., e art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2.L’accertamento dell’eventuale natura degli enti cui appartengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla normativa straniera pertinente, che il giudice deve accertare d’ufficio, pure secondo le forme previste dalla L. n. 218 del 2005, art. 14.

Nella sua articolata ordinanza il Tribunale del riesame ha sostanzialmente indicato tre punti: la mancanza di informazioni certe sulla disciplina relativa al ruolo istituzionale della Banca centrale venezuelana e, conseguentemente, dei suoi funzionari; in ogni caso la riconducibilita’ dell’attivita’ di cui concretamente si discute - individuata dal riesame nell’ottenere linee di credito, e quindi “commercio di denaro” (pag. 16) - nella sfera privatistica dell’attivita’ bancaria, tale anche quando esercitata da ente in ipotesi pubblico; l’incertezza sulla riconducibilita’ dello swift informatico (il Giudice collegiale lo qualifica “una sorta di attestato telematico”) all’esercizio di poteri autoritativi o certificativi da parte del pubblico ufficiale, e comunque la non configurabilita’ delle concrete condotte riferite nell’ipotesi accusatorie - telefonate, email, ordine di blocco e swift - all’esercizio di funzione pubblica.

Giudica la Corte di legittimita’ che tale motivazione risulti complessivamente contraddittoria, laddove in definitiva, non avendo sciolto il nodo della qualifica pubblicistica del Banco centrale e’ giunta a conclusioni che in realta’ presuppongono una valutazione esclusivamente privatistica dell’attivita’ svolta dai funzionari in ipotesi corrotti.

L’imputazione e’ infatti articolata solo ed esclusivamente sulla infedele autentica di falsi titoli di Stato, e non sulla partecipazione dei funzionari al “commercio di denaro”. E’ allora essenziale accertare l’eventuale qualita’ pubblica e le funzioni attribuite all’ente - e conseguentemente ai suoi funzionari - perche’ la certificazione di genuinita’ di titoli di Stato proveniente da un soggetto pubblico in ipotesi deputato alla cura degli interessi finanziari dello Stato non potrebbe che essere ricondotta ad esercizio di funzione pubblica, differentemente dalla certificazione proveniente da soggetto privato (e, cio’, quale che ne sia la concreta modalita’ di attuazione, posto che in definitiva rileva in ipotesi il fatto che i falsi titoli di Stato possano essere utilizzati presso terzi solo a seguito dell’affidamento sulla loro genuinita’ in concreto fornito da tali funzionari).

Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto verificare tale natura, anche con una verifica del sistema normativo straniero sui punti ritenuti essenziali per il decidere.

Gia’ la Cassazione ha affermato, in materia di mandato di arresto Europeo, che non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri dell’Unione Europea almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali nonche’ la parte che si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina che il giudice italiano deve - e comunque puo’ d’ufficio - conoscere, in base al principio iuris novit curia (Sez. Feriale, sent. 34294 del 21 - 27.8.2008 in proc. Cassano, gia’ richiamata; Sez. 6^, sent. 6901 del 13 - 19.2.2007 in proc. Ammesso).

Ma sul punto va affermato l’ulteriore principio di diritto per cui il principio posto dalla L. n. 218 del 1995, art. 14, - secondo cui l’accertamento della legge straniera e’ compiuto anche d’ufficio dal giudice, eventualmente tramite il Ministero della giustizia o esperti o istituzioni specializzate (comma 1) ovvero con l’aiuto delle parti interessate (comma 2) - deve intendersi come principio generale del sistema, rilevante pure nel procedimento penale, in ogni caso in cui l’applicazione della legge penale presupponga l’accertamento di un dato normativo straniero.

Nel caso di specie, tra l’altro, in sede di ricorso la parte pubblica ha richiamato gli articoli della Costituzione venezuelana che disciplinano l’attivita’ del Banco centrale, e che appaiono pertinenti ad alcuni dei passaggi motivazionali svolti dal Tribunale. 

(Cassazione penale Sentenza 23/12/2009, n. 49532)
04/02/2010
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