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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Contratti pubblici

Definitivo è solo l'inadempimento contributivo senza ricorso

Michele Didonna

Sono da considerarsi “in regola” con i contributi fiscali e contributivi ex art. 38, co. 1°, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti di cui siano pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali per accertarne la regolarità, in quanto per essi non sussiste un definitivo accertamento dell’inadempimento.

La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta da un Comune e finalizzata all’affidamento dei lavori di manutenzione annuale degli impianti di pubblica illuminazione: si è classificata seconda.

Concluse le operazioni di gara, la stazione appaltante ha dato corso alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alle prime due classificate, all’esito della quale emanava la determinazione dirigenziale con la quale, oltre a dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva intervenuta in favore dell’A.T.I. controinteressata, escludeva la ricorrente dalla procedura selettiva poiché, a suo opinare, la posizione fiscale e contributiva di quest’ultima risultava irregolare al momento della partecipazione alla gara, disponendo che la decisione assunta fosse comunicata all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici e alla Procura della Repubblica. Pertanto, ha impugnato siffatto provvedimento di esonero e il Collegio di Napoli, con la segnalata decisione, ha accolto il gravame.

Ha, infatti, evidenziato come nelle procedure a evidenza pubblica, è necessario l’accertamento definitivo dell’inadempimento contributivo per l’esclusione dalla partecipazione alle gare delle imprese che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ex art. 12 D.Lgs. n. 157/1995. Di conseguenza, a suo avviso, sono da considerarsi “in regola” con i contributi i soggetti di cui siano pendenti ricorsi amministrativi o giurisdizionali per accertare la regolarità contributiva, dal momento che per essi non sussiste ancora un definitivo accertamento dell’inadempimento.

Ha soggiunto ancora il T.A.R. partenopeo che, ai fini della valutazione della definitività dell’accertamento per gli effetti dell’art. 38, comma 1° lett. i), D.Lgs. n. 163/2006, rileva unicamente che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, risulti spirato il termine per l’impugnazione dell’atto di accertamento in sede amministrativa o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto con provvedimento definitivo e non sia proposto ricorso giurisdizionale.

Di converso, ha concluso il Giudice adito, la proposizione successiva del ricorso giurisdizionale non vale a inficiare l’efficacia preclusiva del D.U.R.C. negativo, venendo altrimenti rimesso alla determinazione unilaterale di uno dei partecipanti alla gara alterarne lo svolgimento con la proposizione, in corso di gara, di ricorsi giurisdizionali incidenti sulla valutazione dei requisiti generali di ammissione: sicché grava sull’interessato l’onere di un tempestivo esercizio dell’azione giudiziaria, onde evitare la formazione di siffatto effetto preclusivo.

(TAR Sentenza 20/07/2010, n. 16858)
26/08/2010
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