La DIA - quale modalità di semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo implicito - deve ritenersi un procedimento ad istanza di parte, basato su una autocertificazione del privato stesso, in merito alla quale la PA effettua un'attività di controllo sia in ordine alla pertinenza e completezza della documentazione (solo in presenza della quale essa può reputarsi formalmente presentata), sia, per quanto riguarda più specificamente le attestazioni di professionisti abilitati, in ordine all'effettiva sussistenza delle condizioni stabilite per l'esercizio di siffatta facoltà di denuncia.
A fronte della presentazione della DIA, pertanto, incombe sull'Amministrazione Comunale l'obbligo di procedere alla verifica, in capo al dichiarante, dei requisiti richiesti dalla legge per la realizzazione dell'intervento.
Tale obbligo, per evidenti ragioni di coerenza del sistema, non può non ritenersi esteso anche alla specifica asseverazione concernente l'esistenza di un piano attuativo avente le caratteristiche menzionate dall'art. 1, comma 6, lett. c), L. n. 443/2001, richiesta nel caso in cui l'interessato scelga di realizzare in base a semplice DIA un intervento assoggettato in via ordinaria a concessione edilizia.
Anche su detta specifica relazione di asseverazione, che possiede indubbiamente il carattere di autocertificazione, la PA svolge un'attività di controllo che risulta prodromica e funzionale, così come tutta l'attività di verifica conseguente alla presentazione di una DIA, al formarsi del titolo legittimante l'inizio dei lavori.
L'indubbia privatizzazione dell'istruttoria, pertanto, non può essere intesa - se non a rischio di lesione della razionalità procedimentale che deve ritenersi sottesa alla disciplina di interventi edilizi di un certo rilievo - come preclusiva di un procedimento di controllo da parte della PA, che risulta funzionale all'osservanza del principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione pubblica.
Peraltro, ogni eventuale valutazione meramente arbitraria dell'amministrazione è suscettibile di essere ricondotta ad una possibile patologia dell'attività amministrativa che il vigente sistema delle tutele consente in modo adeguato di aggredire ed eliminare.
La possibilità di realizzare gli interventi di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), L. n. 443 del 2001 mediante semplice DIA è limitata agli interventi specificamente disciplinati da piani attuativi.
Alla luce dei principi generali che regolano detto istituto, è ammessa la restrizione della discrezionalità amministrativa o quella tecnica solo in presenza di interventi edilizi specificamente disciplinati da piani urbanistici aventi precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive o da strumenti urbanistici recanti analoghe previsioni di dettaglio (per gli interventi di nuova costruzione non assistiti dalla previa pianificazione di cui art. 1 della legge in esame, si rende necessario avviare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire).
Deve, dunque, trattarsi di attività edilizie, che, per poter essere realizzate mediante ricorso alla DIA, nella prospettiva delle esigenze di snellimento procedurale sottese alla norma, si devono conformare alle dettagliate previsioni degli strumenti urbanistici.
In questa linea, del resto, si colloca anche l'art. 19, L. n. 241 del 1990, il quale prevede la sostituzione, per l'appunto con una dichiarazione dell'interessato, e salve le eccezione stabilite nella norma stessa, di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale.
In tale quadro deve ritenersi che siffatti caratteri di dettaglio non siano contenuti nel piano particolareggiato nel quale si inserisce l'intervento de quo.
Una pianificazione urbanistica effettivamente di dettaglio, nel senso precisato dal ridetto art. 1, comma 6, lett. c) non deve invero lasciare alcun spazio di discrezionalità o alternative alla fase della progettazione, sicché:
- l'indicazione di un'altezza massima degli edifici non si può certo considerare come disposizione di sufficiente dettaglio, potendo reputarsi tale solo quella che indichi l'altezza esatta della nuova costruzione da edificarsi e che indichi altresì il numero dei piani realizzabili, elemento, che, in assenza di specifica individuazione nello strumento di pianificazione in questione, non può certo ricavarsi dal Regolamento Edilizio che indica soltanto l'altezza minima interna dei locali destinati ad abitazione, dalla quale non è certo deducibile sic et sempliciter il numero di piani realizzabile, indubbiamente variabile in funzione delle possibili scelte costruttive circa la realizzazione di un edificio d'altezza comunque inferiore al limite massimo consentito e circa la realizzazione di locali di abitazione aventi altezza superiore a quella minima consentita;
- la previsione di plurime tipologie di costruzioni omette di limitare ogni discrezionalità nelle scelte progettuali relative alle tipologie edilizie realizzabili, scelte in cui, trattandosi comunque di interventi di indubbio rilievo, gli interessi pubblici sono prevalenti ed attengono al plurimo arco di scelte tipologico-progettuali rese possibili dal piano;
- il previsto trasferimento non compensato di cubatura nella non irrilevante misura massima del 15% di quella indicata in ciascun lotto rappresenta indubbiamente un'ulteriore previsione, non certo di dettaglio e suscettibile di diverse scelte attuative, della pianificazione in questione;
- la fissazione di una percentuale non di un valore assoluto entro cui i progetti edilizi dovranno attestarsi ai fili fissi indicati nelle planimetrie generali e di dettaglio dimostra l'evanescenza di alcuni limiti posti dalla pianificazione in questione, che del tutto incongruamente si assume essere di mero dettaglio.
Deve, pertanto, rilevarsi che correttamente, in sede provvedimentale, l'Amministrazione ha concluso che le norme richiamate consentono, in fase progettuale, ampi spazi di discrezionalità, e non quegli ambiti ben definiti e dettagliati prescritti dalla L. n. 443 del 2001 per il ricorso alla DIA.
La carenza nel piano particolareggiato delle prescritte disposizioni plano-volumetriche (definizione esatta in sagoma degli edifici realizzabili e posizionamento, rispetto ai limiti delle opere di urbanizzazione primaria, dei confini di zona e di proprietà), tipologiche (pianta tipo), formali (caratteristiche architettoniche e prospetti, materiali, manto di copertura, etc.) e costruttive inibisce, infatti, all'interessato il ricorso allo strumento della DIA, atteso che l'indeterminatezza delle prescrizioni dello strumento attuativo comporta discrezionalità e libertà nelle scelte progettuali, con conseguente assoggettamento dell'intervento edilizio al rilascio della concessione edilizia.
(Sentenza Consiglio di Stato 24/05/2010, n. 3263)