Con sentenza 3 gennaio 2012, la Terza Sezione del T.A.R. Lazio ha affermato che l'accertamento dell'interesse all'esibizione degli atti amministrativi riguardanti il soggetto che richiede l'accesso ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 va effettuato con riferimento alle finalità che egli dichiara di perseguire, non potendosi operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere, ma, sotto il profilo logico, deve pur sempre sussistere un legame tra finalità dichiarata e documento richiesto, con la conseguenza che il titolare deve esternare non solo le ragioni per cui intendere accedere ma, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto d'accesso è preordinato.
Peraltro, in relazione a una richiesta di accesso ai documenti è irrilevante l'interesse a proporre denunce in sede penale, posto che in ogni caso l'azione penale è obbligatoria, spettando alla magistratura ogni indagine e decisione al riguardo.
La domanda di accesso agli atti amministrativi non deve essere utilizzata come strumento surrettizio di controllo generalizzato sull'azione amministrativa, tenendo presente che occorre la dimostrazione di una rigida "necessità" e non di una mera "utilità" dei documenti richiesti in ostensione, tanto più nei casi in cui l'accesso sia esercitato non già in relazione agli atti di un procedimento amministrativo di cui il richiedente è parte, ma in relazione agli atti di procedimenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente è terzo.
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(TAR Lazio, Sentenza 03/01/2012)