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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Appalti pubblici

Esclusione dalle gare, anche l'institore va valutato

Maria Sichetti

In materia di gare ad evidenza pubblica, anche l’institore deve dimostrare la sussistenza dei requisiti morali professionali stante la sua posizione giuridica nell’ambito dell’impresa partecipante, pienamente assimilabile a quella dell’amministratore della società  medesima.

Tale obbligo sorge dalla necessità di dimostrare l’affidabilità dell’intera impresa che dovrà relazionarsi con l’amministrazione.

Nella sentenza che qui si commenta, il giudice amministrativo si è soffermato innanzitutto su alcuni aspetti procedurali in relazione alla ricevibilità del ricorso incidentale, depositato dall’impresa aggiudicataria dell’appalto.

Ritenuta tempestivamente effettuata la notifica del ricorso incidentale, il Tar Sicilia si è soffermato, risolvendolo positivamente, sul problema della idoneità e sufficienza delle copie dei documenti di identità allegate alla domanda di partecipazione alla gara e successivamente ha affrontato il vero thema decidendum del giudizio.

Il Tar Sicilia, infatti, è stato chiamato a stabilire se la dichiarazione di assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 75 del d.P.R. 554/1999 sia obbligatoria per le imprese partecipanti alla gara solo con riferimento ai soggetti espressamente indicati nella disposizione di legge, o sia obbligatoria anche con riferimento a soggetti diversi, ma purtuttavia titolari di effettivi poteri di rappresentanza e di gestione della società di riferimento.

Con riferimento al caso di specie, infatti, l’impresa aggiudicatrice dell’appalto ha contestato in via incidentale alla ricorrente principale l’omessa dichiarazione di assenza delle cause di esclusione nei confronti dell’institore della società.

Da un punto di vista normativo, infatti, la posizione di institore non è inserita nel novero dei soggetti di cui all’art. 75 del d.P.R. 554/1999, il quale dispone l’obbligo della dichiarazione in capo a: “eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari”.

In realtà, come già ribadito precedentemente in altre sentenze, la sezione del Tribunale amministrativo della Regione Sicilia conferma che la società partecipante alla gara deve rendere la dichiarazione di assenza di cause di esclusione anche con riferimento alla posizione dell’institore.

Richiamando espressamente la giurisprudenza amministrativa di Tar Sicilia, sez. III, 1 marzo 2010, n. 2274 e Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2008, n. 36, e la giurisprudenza civile di Cass., 19 febbraio 1993, n. 2020, il giudice amministrativo ha affermato che l’institore, alter ego dell’imprenditore, pur non rivestendo formalmente il ruolo di amministratore di società, vede convergere su di sé sia il potere rappresentativo sia il potere gestorio della persona giuridica.

Da ciò consegue una rappresentanza di tipo generale ed il potere di compiere tutti gli atti inerenti all’esercizio di una impresa commerciale a cui egli è preposto dal titolare della stessa (art. 2209 cod.civ.).

Il Tar Sicilia ha poi sottolineato che l’obbligo di dichiarare che non vi siano cause incompatibili con la relazione che andrà ad instaurarsi con la pubblica amministrazione trova la sua ragion d’essere non tanto nel rapporto intecorrente con il singolo soggetto, ma in via più generale con il livello di affidabilità dell’impresa nel suo complesso.

Esaminati i motivi addotti dalle parti costituite e sulla base delle suindicate considerazioni, il Tar Sicilia ha accolto il ricorso incidentale e ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, in quanto soprattutto con riferimento alla materia degli appalti pubblici, il giudizio di fondatezza concernente il gravame incidentale, basato su un motivo di esclusione dalla gara a carico della ricorrente principale, ha dato esito positivo e conseguentemente per la ricorrente principale è stata preclusa la possibilità di vedere aggiudicato l’appalto.

(TAR PALERMO, Sentenza 06/07/2010, n. 8268)
22/07/2010
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