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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Delitti contro l'amministrazione della giustizia

Falsa testimonianza, la pena prevista e' ragionevole

Stefano Corbetta

Il Tribunale di Trento sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 372 c.p., che incrimina la falsa testimonianza, «laddove viene comminato il minimo edittale in anni due di reclusione, anziché in altra pena, di eguale specie, ma nella misura più bassa».

Ad avviso del remittente, la previsione di una sanzione così severa nel minimo si porrebbe in contrasto, sotto diversi profili, sia con il principio di ragionevolezza, sia con la finalità rieducativa che la Carta fondamentale assegna alla pena. In primo luogo, per effetto delle modifiche della cornice edittale apportate dall’art. 11, comma 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, da l. 7 agosto 1992, n. 356 (che ha elevato da sei mesi a due anni il minimo e da tre a sei anni il massimo edittale), la falsa testimonianza è punita assai più gravemente rispetto a fattispecie assimilabili, quanto a bene tutelato, come la frode processuale (art. 374 c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) - anche con riguardo all’ipotesi in cui il delitto al quale la condotta si riferisce è quello previsto e punito dall’art. 416-bis c.p. - la simulazione di reato (art. 367 c.p.).

Ancora, un profilo ulteriore di irragionevolezza si desumerebbe dal confronto con il delitto di calunnia, che è punito con la medesima sanzione ancorchè sia connotato da una maggiore gravità. Infine, ad avviso del remittente l’individuazione di un minimo così elevato sarebbe eccessivo in relazione a quei soggetti che «non presentano le stigmate della personalità criminale», in violazione dell’art. 27, comma 3, Cost.

La Corte ha dichiarato la questione non è fondata, facendo leva su tre ordini di argomentazioni.

In primo luogo, la Corte ha sottolineato che l’inasprimento della pena, attuato dal legislatore nel 1992, non rispondeva a una scelta “emergenziale”, bensì era da porsi in stretta correlazione con la mutata fisionomia del codice di rito penale.

Di qui, dunque, l’esigenza, avvertita dal legislatore, «di preservare la veridicità della prova, non soltanto con riferimento ai procedimenti per reati di criminalità organizzata, in relazione ai quali essa risulta particolarmente esposta al pericolo di intimidazioni, ma soprattutto in relazione all’attuale modello di processo penale di tipo tendenzialmente accusatorio, con una disciplina che, prevedendo la formazione della prova in via prevalente in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, ha attribuito ruolo primario alla testimonianza».

Ora, è vero che, per costante giurisprudenza costituzionale, è possibile scrutinare la discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio «soltanto nel caso in cui la stessa sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole, arbitrario o radicalmente ingiustificato»; nel caso di specie, tuttavia, non era dato ravvisare un vizio del genere, in considerazione non solo dell’esigenza di preservare la prova dichiarativa nel contesto del “nuovo” modello processuale, ma anche dell’intrinseco disvalore dell’illecito in esame, dato che «la falsa testimonianza turba comunque il normale svolgimento del processo, ne compromette lo scopo che è quello di pervenire a sentenze giuste, costituisce ostacolo all’accertamento giudiziale».

In secondo luogo la Corte ha escluso l’asserita disparità di trattamento, stante la non omogeneità delle fattispecie poste a confronto, le quali «ancorché catalogate tra i delitti contro l’attività giudiziaria, non hanno la stessa oggettività giuridica».

La Corte ha quindi fatto emergere il bene oggetto di specifica tutela da parte delle norme in esame: il delitto di falsa testimonianza preserva «lo specifico interesse alla veridicità della prova testimoniale ed alla completezza della stessa in considerazione del ruolo primario svolto nel sistema processuale»; il delitto di frode processuale «tutela, invece, la genuinità di fonti attraverso le quali si forma il convincimento del giudice in ordine agli elementi di prova desumibili da atti di ispezione di luoghi, di cose o persone, dall’esperimento giudiziale, dalla perizia o dalla consulenza tecnica»; il delitto di simulazione di reato persegue «l’obiettivo di evitare che gli organi destinati all’accertamento e alla repressione dei reati siano attivati inutilmente, con dispendio di energie e sviamento dalle loro funzioni istituzionali»; i delitti di favoreggiamento – personale e reale - sono destinati ad assicurare «il regolare svolgimento del procedimento penale nella fase delle indagini e delle ricerche, in quanto le condotte che integrano le dette ipotesi criminose tendono a fuorviare o ad ostacolare l’attività di accertamento e repressione dei reati».

Quanto poi alla calunnia, la Corte ha sottolineato che, trattandosi di reato plurioffensivo, è punito più severamente della falsa testimonianza «quando la falsa incolpazione concerne reati puniti con pena superiore nel massimo a dieci anni o con altra pena più grave o se dal fatto è derivata una condanna alla reclusione nella misura determinata dalla norma medesima».

Breve: «le indicate ipotesi di reato, pur presentando tratti comuni che ne giustificano la collocazione nella categoria dei delitti contro l’attività giudiziaria, non hanno carattere del tutto omogeneo, sicché il diverso trattamento sanzionatorio ad esse riservato costituisce legittimo esercizio della discrezionalità legislativa».

Con riguardo, infine, alla pretesa violazione dell’art. 27, comma 3, Cost., la Corte ha avuto buon gioco nel sottolineare che proprio l’ampiezza della forbice consente di calibrare la pena in relazione alla diversa gravità sia dei fatti, nonché alla personalità del reo, «così realizzando la finalità rieducativa cui la pena stessa deve tendere».

(Corte Costituzionale Sentenza 12/02/2010, n. 47)
16/02/2010
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