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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Contratti pubblici

La commissione di gara opera, quale plenum, nelle sedute di valutazione

Michele Didonna

È illegittima l’aggiudicazione di una gara di appalto nel caso in cui le operazioni di valutazione della commissione si sono svolte senza il plenum dei commissari all’uopo nominati, in violazione del principio di collegialità dell’operato della commissione di gara.

Il ricorso è stato accolto dal Collegio di Milano per l’accertata fondatezza dei primi due motivi con i quali la ricorrente ha contestato la composizione del seggio di gara eccependo, in particolare, la mancata partecipazione di tutti i membri della Commissione a ogni fase della procedura valutativa.

Ha infatti rilevato come l’art. 5 della lettera d’invito, prevedeva che le operazioni concorsuali venissero svolte da una Commissione giudicatrice, nella vicenda, composta dalla funzionaria del Servizio Affari Legali, dal funzionario della Direzione Operazioni e dal funzionario per la Direzione Purchasing.

La norma, circa le operazioni devolute al seggio di gara, prevedeva che: - “la Commissione giudicatrice, … procederà in seduta pubblica… ad aprire i plichi…; - successivamente alla chiusura della seduta pubblica, la Commissione provvederà in seduta riservata, a verificare la correttezza formale della documentazione e il possesso dei requisiti in capo a concorrenti ai fini dell’ammissione alla gara; - la Commissione redigerà il verbale delle operazioni di verifica condotte; - a seguito della suddetta verifica, la Commissione procederà, in seduta riservata all’apertura della Busta n. 2/Offerta economica riservandosi, in esito alla disamina condotta, di richiedere migliorie dell’offerta oppure di non attivare detta fase; - la Commissione giudicatrice nel corso del procedimento di valutazione delle offerte potrà incontrare i concorrenti per attivare con essi una negoziazione”.

Nonostante le richiamate previsioni, ha rilevato il T.A.R. meneghino come non tutte le fasi valutative della procedura di gara sono state curate dalla Commissione con la partecipazione di tutti i membri incaricati.

Ne è derivato, per il Tribunale, che le operazioni valutative della procedura oggetto di giudizio si sono svolte illegittimamente innanzi a un seggio di gara incompleto; i verbali di gara hanno, del resto, confermato la censura di parte ricorrente, attestando la violazione al principio, più volte affermato in sede giurisprudenziale, in base al quale: “… è jus receptum che la commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto, che deve operare con il plenum, e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, almeno in ordine alle attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-discrezionale consentendosi una deroga a tale principio soltanto per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate” (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2006, n. 3386).

Il rilevato profilo d’illegittimità è stato dichiarato assorbente dal G.A. milanese come tale inficiante l’attendibilità complessiva della valutazione concorsuale, determinando così il travolgimento dell’intera procedura di gara (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 15 maggio 2006, n. 2711).

La domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente non è stata, infine, accolta per difetto di prova ex art. 2697 c.c. sulla spettanza dell’aggiudicazione (che, comunque, la parte non avrebbe potuto fornire stante l’arresto embrionale della procedura concorsuale come sancita dal T.A.R.).

(TAR Milano, Sentenza 17/06/2010, n. 1931)
19/07/2010
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