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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Responsabilità civile

La responsabilità da custodia in materia di appalto

Aldo Carrato

La S.C. ritorna sulla responsabilità da custodia chiarendo gli aspetti problematici conseguenti all’ipotesi in cui sia in corso di esecuzione un contratto di appalto.

Con la sentenza in questione la S.C. chiarisce che, per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c., custode della cosa è chi ha l’effettivo potere materiale su di essa, con la conseguenza che, in caso di appalto, dei beni acquistati dal committente è custode il committente o l’appaltatore a seconda che, al momento in cui si verifica l’evento dannoso provocato dalla cosa, essa non sia stata ancora o sia stata già consegnata all’appaltatore. La Corte di legittimità aveva, in precedenza, già sostenuto che, in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.

Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 codice della strada), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto.

Sul piano generale si ricorda, altresì, che, in tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. . Per opportuni riferimenti al concetto di custodia in caso di appalto v., ad es., Cass. n. 12425 del 2008 e Cass. n. 16126 del 2009.

(Cassazione civile Sentenza 07/07/2010, n. 16029)
16/07/2010
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