Il divieto di fumo si applica anche nei locali assegnati alla disponibilità del dipendente pubblico, purché aperti ad altri utenti ed al pubblico. Ciò vale non solo per le stanze degli impiegati e dei dirigenti, ma anche per lo studio dove il docente universitario riceve gli studenti.
E se l'Amministrazione infligge al trasgressore la sanzione prevista dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, artt. 1 e 7 e dalla Dir.P.C.M. 14 dicembre 1995, l'interessato non può impugnarla subito davanti al giudice.
Il verbale di contestazione, infatti, non costituisce titolo esecutivo. E dunque, prima di esperire l'azione giudiziale, l'interessato deve omettere il pagamento della somma prevista e attendere che l'Amministrazione procedente faccia rapporto al Prefetto e che questi disponga il pagamento con ordinanza. Solo al termine di tale procedimento l'interessato potrà presentare ricorso impugnando l'ordinanza che, avendo natura ingiuntiva, costituisce titolo di esecutivo valido ai fini dell'impugnazione.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11281 del 2010.
I giudici di legittimità hanno cassato una sentenza del Giudice di pace di Perugia, con la quale era stato rigettato il ricorso di un docente universitario, cui era stata inflitta una sanzione amministrativa per avere violato il divieto di fumo previsto dalla legge. Il docente, infatti, fumava sistematicamente nello studio assegnatogli dall'ateneo dove prestava servizio. E nello studio riceveva regolarmente gli studenti per la correzione delle tesi di laurea e per le attività di ricerca e di esercitazione.
La Suprema Corte non si è pronunciata, però, sui motivi del ricorso, perché ha ritenuto l'esame assorbito dalla decisione sulla improponibilità dello stesso, cassando la sentenza senza rinvio.
I giudici di legittimità hanno spiegato, inoltre, che l'unico caso in cui è possibile impugnare un verbale di contestazione è quello concernente l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, giacché solo in tale caso esso è idoneo, a norma dell'art. 203, comma 3, C.d.S. ad acquisire valore ed efficacia di titolo esecutivo per la riscossione dell'importo della pena pecuniaria prefissata dalla legge.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 10/05/2010, n. 11281)