Effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni del Codice della strada entro il termine previsto, il contravventore non può impugnare l’accertamento dell’infrazione, né in sede amministrativa, né in sede giurisdizionale, fatta salva la legittimità delle sanzioni accessorie derivate dal medesimo accertamento.
Richiamando un precedente giurisprudenziale pronunciato in un caso analogo (Cass. n. 6368/2007), la Corte di Cassazione cassa senza rinvio una sentenza del Giudice di pace in relazione all’applicazione degli artt. 202, 203, 204 bis del Codice della strada.
Il giudice di legittimità, in particolare, ribadisce che in ragione dell’avvenuto pagamento in forma ridotta ex art. 202 C.d.s. entro i termini previsti, al contravventore è preclusa l’impugnazione tardiva dell’accertata violazione, sia mediante ricorso al Prefetto, sia mediante ricorso al Giudice di Pace.
Le ragioni sono molteplici. In primis, occorre sottolineare che il processo verbale di accertamento e contestazione delle violazioni al Codice della Strada costituisce giuridicamente il primo atto di un procedimento a formazione progressiva. Da ciò consegue che, scaduti i termini per effettuare il pagamento, l’Amministrazione interessata si vede autorizzata a predisporre l’iscrizione a ruolo della somma corrispondente alla sanzione effettivamente irrogata. L’art. 202 c.d.s. consente invece al trasgressore il cd. pagamento in misura ridotta, ossia il pagamento di una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Correlativamente, il trasgressore che accetta di pagare il minimo sostanzialmente riconosce la propria responsabilità e conseguentemente rinuncia alla tutela amministrativa e giurisdizionale del proprio diritto.
Quanto disposto dall’art. 202 c.d.s. costituisce una facoltà di oblazione avente natura transattiva, il cui effetto consiste nella chiusura immediata e definitiva del rapporto tra il contravventore e l’Amministrazione.
Le disposizioni suindicate, inoltre, non prevedono un pagamento con facoltà di ripetizione. Da ciò consegue che l’incasso da parte dell’Amministrazione costituisce una riscossione legittima, il cui fondamento non può più essere messo in discussione con un sindacato tardivo avente ad oggetto l’illecito originariamente contestato.
Con riferimento al caso di specie, su cui la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza che qui si commenta, il Giudice di Pace aveva ritenuto dover condannare il Comune resistente al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. a favore del ricorrente, il quale secondo il giudice di primo grado aveva corrisposto l’importo di una sanzione amministrativa per violazioni al Codice della strada ingiustificatamente poichè scaturita da un accertamento non valido. La Cassazione, invece, ha accolto i motivi di cui al ricorso presentato dal Comune ritenendo ingiustificata la tesi sostenuta dal giudice di pace nella sentenza impugnata, trattandosi, il pagamento in forma ridotta, di un’agevolazione che viene accordata al trasgressore in ragione della sua rinunzia ad avvalersi dei mezzi di impugnazione.
Le uniche doglianze consentite successivamente al pagamento della sanzione o al decorso dei termini per impugnare, sono quelle riguardanti le sanzioni accessorie, sia in caso di mancata previsione, sia in caso di una previsione in misura diversa delle stesse.
A conferma di tale ultimo assunto, si richiama un’altra pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. n. 18061/2007), in cui testualmente si afferma che “Per le violazioni amministrative al codice della strada, se il trasgressore abbia eseguito il pagamento in misura ridotta della sanzione senza però estinguere pienamente la pretesa sanzionatoria (per la previsione di una sanzione accessoria non spontaneamente adempiuta), è ammessa l’impugnazione del provvedimento concernente l’applicazione della sanzione accessoria, ma in relazione ad esso non potranno essere dedotti vizi inerenti ai presupposti per l’applicazione della sanzione principale, potendo essere contestata solo la legittimità del provvedimento applicativo della sanzione accessoria.”.
(Cassazione civile Sentenza 22/06/2010, n. 15100)