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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Mancato rispetto degli indici di densità edilizia

Legittimo il diniego del permesso di costruire in sanatoria

E' legittimo il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria motivato sinteticamente dal mancato rispetto degli indici di densità edilizia e degli arretramenti minimi dai confini tra edifici.

Con sentenza 23 giugno 2010, n. 2211, la Seconda Sezione del TAR della Lombardia ha affermato la legittimità di un provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria motivato dalla la violazione dell’articolo 3 delle n.t.a. “per mancato rispetto degli indici di densità edilizia” e dell’articolo 6 delle n.t.a. “per mancato rispetto degli arretramenti minimi dai confini tra edifici”. Per quanto concerne quest’ultimo profilo, i giudici milanesi hanno ritenuto che la motivazione fornita dall’amministrazione comunale fosse sufficientemente chiara nell’indicare la ragione per cui gli ampliamenti realizzati non sono assentibili in sanatoria: la violazione della norma che prevede una distanza minima degli edifici dai confini pari a 5 metri era, invero, facilmente riscontrabile dall’esame della tavola n. 1.3 allegata all’istanza di sanatoria. Da detta planimetria, infatti, si riscontrava in più punti una minore distanza tra gli ampliamenti de quo ed i confini – non solo quelli rilevabili da elementi fisici ma anche quelli catastali - dei terreni vicini.

Con riferimento al contrasto con l’art. 3 delle n.t.a., invece, il giudice amministrativo ha rilevato che l’amministrazione si era effettivamente limitata ad affermare un generico mancato rispetto degli indici di densità edilizia previsti dalle n.t.a.

Tuttavia, la stessa p.a., nel corso del giudizio, aveva precisato che: le opere realizzate al piano sottotetto con sopralzo di parte delle falde inclinate, al piano terra con l’aggiunta di un vano dispensa verso l’esterno ed al piano seminterrato con l’ampliamento del locale soggiorno-angolo cottura eccedono nel loro insieme i limiti di possibile ampliamento previsti per la zona urbanistica A2; il previsto scomputo del volume di sopralzo di parte del piano sottotetto non è applicabile ai sensi dell’art. 3 delle n.t.a. poiché l’altezza in gronda è superiore a 1,00 m; lo scomputo del c.d. vano dispensa non è consentito ai sensi dell’art. 13 delle n.t.a. poiché tale vano non può considerarsi costruzione accessoria.

E considerato che nessuno di questi rilievi è stato oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, il Tar Lombardia ha rigettato il ricorso anche in considerazione della natura vincolata del potere esercitato e della correttezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, in quanto sia l’incompletezza della motivazione che la mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, prevista dall’art. 10 bis, l. n. 241/1990 non possono portare all’annullamento dell’atto, in conformità a quanto previsto dall’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(Sentenza TAR 23/06/2010, n. 2211)
24/08/2010
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