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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Edilizia e Urbanistica

Nozione di "manufatto leggero"

Maria Sichetti

Con la sentenza che qui si commenta, il giudice amministrativo ha accolto un ricorso presentato avverso l’ordinanza emanata da un’amministrazione comunale per la demolizione di opere non autorizzate e di ripristino dello stato dei luoghi.

Oggetto dell’ordinanza di demolizione è costituito da una tettoia metallica, avente una copertura in lamiera che poggia su quattro pilastri in ferro. Secondo l’amministrazione resistente, tale opera sarebbe riconducibile al concetto di manufatto leggero, ovvero di nuova costruzione per la quale si rende necessaria la richiesta di permesso a costruire.

In realtà, il tribunale amministrativo regionale ha escluso l’applicazione dell’art. 37 del d.P.R. 380/2001, poichè, da un lato, la struttura contestata non può giuridicamente considerarsi “manufatto leggero”, in quanto privo di qualsivoglia elemento allo stesso riconducibile (trattasi di copertura-riparo contigua a edificio preesistente), e, dall’altro, non ha determinato una modifica dello stato dei luoghi.

A giudizio del Tar Abruzzo, pertanto, la fattispecie concreta come descritta non potendo costituire un “nuovo intervento” non necessita del permesso a costruire.

A norma dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001, rubricato “Definizioni degli interventi edilizi”, infatti, l’intervento di nuova costruzione costituisce un’operazione di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che, con riferimento alla installazione di manufatti leggeri, non è diretta a “soddisfare esigenze temporanee”.

Di qui il riferimento a strutture adibite ad abitazione, ambienti di lavoro, depositi, magazzini ed ogni altra struttura (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che venga utilizzata nel lungo termine.

Così, ad esempio, rientrerebbe in questa fattispecie anche la realizzazione di strutture di importanti dimensioni e non aventi natura e carattere pertinenziale, nonostante accedano a edifici preesistenti (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2008, n. 4793; cfr., anche, Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2008 n. 37257 che ha escluso la natura pertinenziale di una piscina posta a servizio di un’abitazione privata).

Tali interventi, così definiti, modificano evidentemente l’assetto urbanistico del territorio ed in quanto tali necessitano del previo rilascio del permesso a costruire. In questo modo, l’amministrazione comunale rilascerà il titolo edilizio ogni volta che la situazione di fatto sia riconducibile alla situazione di diritto, come definita e descritta dalla disposizione di legge.

(TAR Abruzzo - Pescara, Sentenza, Sez. I, 26/05/2010, n. 562)
20/07/2010
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