Con D.P.C.M. 24 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2010, sono state stabilite le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al D.P.R. n. 851/1967 (Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali nonchè al personale militare in attività di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.
Il documento di riconoscimento denominato “Modello ATe”, viene utilizzato per:
>>> Identificazione a vista del titolare;
>>> Autenticazione in rete; - firma digitale;
>>> altre funzionalità definite dall’amministrazione emittente.
Il modello ATe consente l’identificazione a vista del titolare. Per questo scopo, la carta viene dotata di elementi di sicurezza contro la duplicazione e la contraffazione.
Per poter agevolare l’utilizzo come documento valido per l’espatrio, il modello ATe viene dotato di una zona leggibile in maniera automatica (MRZ – Machine Readable Zone).
Il modello AT elettronico (ATe) in base a quanto stabilito dall’art. 66, comma 8 del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
La carta è quindi dotata di un chip a contatto che espone le interfacce specificate dalle norme che regolano la Carta Nazionale dei Servizi.
L’ATe è una smart card con un supporto fisico costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da elementi elettronici.
Il Modello ATe è valido cinque anni ed e' rilasciato e gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all'allegato B annesso al decreto.
(D.P.C.M. Presidenza Consiglio dei Ministri 04/05/2010)