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venerdì 03 settembre 2010 | twitter |
Solo esigenze turistiche giustificano i divieti

P.R.G. e agenzie immobiliari: perche' no?

Roberto Proietti
E' illegittima la norma tecnica di un P.R.G. che vieta l'insediamento ai piani terreni, con vetrine che affacciano sulla strada, di attivita' paracommerciali, tra cui, in particolare, le agenzie immobiliari, poiche' l'esigenza di preservare l'integrita'  dei fronti commerciali non e' sufficiente a giustificare tale limitazione dell¿attivita' economica di determinate categorie.

Con sentenza 27 gennaio 2010, n. 190, la Seconda Sezione del TAR Lombardia ha affermato l’illegittimità di una norma tecnica di un piano regolatore generale, introdotta con una variante di adeguamento ex art. 6 D.Lgs. n. 114 del 1998, che vieta l’insediamento ai piani terreni, con vetrine che affacciano sulla strada, di attività paracommerciali, tra cui, in particolare, le agenzie immobiliari, al fine di preservare l’integrità dei fronti commerciali, e di salvaguardare e rivitalizzare le vie centrali della città, mercé l’esclusiva presenza di attività commerciali in senso stretto.

I giudici milanesi hanno ritenuto tale disposizione illogica, irrazionale ed in contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto, l’esigenza di preservare l’integrità dei fronti commerciali, non può essere considerata sufficiente a giustificare una limitazione così invasiva nell’attività economica di determinate categorie, in considerazione dello stato dei luoghi e della realtà territoriale, nel caso di un comune che non rappresenta una meta per le vacanze o una particolare attrazione turistica.

In particolare, l’art. 23 delle NTA del P.R.G. del Comune di Nova Milanese, è stato ritenuto viziato sotto il profilo della illogicità e irrazionalità, in quanto introduce un limite ingiustificato che si concretizza nella violazione dell’art 41 Cost..

Ciò in quanto, se da una parte è certamente incontestata l'ampia discrezionalità che la legge attribuisce agli organi comunali titolari del potere di governo del territorio, è altrettanto doveroso riconoscere che tale potere discrezionale debba essere esercitato nel rispetto dei canoni della logicità e della razionalità, aspetti questi sindacabili ab externo solo attraverso lo strumento della motivazione.

Nella fattispecie, non è stata considerata sufficiente la motivazione contenuta nella disposizione richiamata, secondo la quale, per i sistemi commerciali lineari lungo gli assi centrali, il PRG "promuove il mantenimento e il completamento della continuità dei fronti commerciali".

L’esigenza di preservare l’integrità dei fronti commerciali, infatti, non può essere ritenuta sufficiente a giustificare una limitazione ampiamente invasiva nell’attività economica di determinate categorie, in considerazione dello stato dei luoghi e della realtà territoriale.

La necessità di salvaguardare e rivitalizzare le vie centrali di un comune, imponendo che le vetrine siano utilizzate solo da attività con la vendita di beni al pubblico, infatti, può giustificarsi in una realtà turistica, in cui vi è l’opportunità di creare viali idonei al passeggio, ma non in un comune che rappresenta una meta per le vacanze o una particolare attrazione turistica.

In sostanza, una disposizione del genere concreta in una limitazione all’attività economica di una pluralità di categorie d’affari che non trova un’idonea giustificazione nell’interesse pubblico teso a rivitalizzare le strade, con vetrine solo d’esposizione, in considerazione della realtà territoriale del comune stesso.

(TAR MILANO, Sentenza 27/01/2010, n. 190)
09/02/2010
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