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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Speciale iter DL Semplificazioni

Parcheggi pertinenziali, cessione possibile

Maria Sichetti
Il decreto semplificazioni interviene in tema di parcheggi pertinenziali e stabilisce che la proprietà  dei parcheggi di pertinenza delle abitazioni può essere trasferita separatamente dalla unità immobiliare di riferimento, a condizione che ciò avvenga solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità  immobiliare sita nello stesso Comune.

La legge 24 marzo 1989 n. 122 (c.d. legge Tognoli) detta disposizioni anche in materia di parcheggi e nel titolo III, all'art. 9 prevede che i parcheggi realizzati da proprietari di immobili nel sottosuolo degli stessi o nei locali siti al piano terreno sono da destinarsi a pertinenza delle singole unità immobiliari; il comma 5 dispone che in ragione del vincolo tali parcheggi non possano essere trasferiti e quindi ceduti separatamente dall'unità immobiliare a cui i parcheggi medesimi sono legati da vincolo pertinenziale.

La violazione di tale disposizione viene sanzionata con la nullità dell'atto di cessione (La giurisprudenza intervenuta su tali aspetti ha comunque precisato che la violazione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio degli spazi da utilizzare per tale scopo rende nulle solo le clausole relative, ma non anche l'intero negozio, con la conseguenza che il trasferimento del bene resta valido e all'acquirente spetta comunque il diritto di ottenere il trasferimento della relativa pertinenza).

Con il Decreto semplificazioni 2012, il comma 5 dell'art. 9 suindicato viene sostituito con un nuovo testo specificato nell'art. 9 del decreto stesso.

In particolare, considerando la ratio che caratterizza il provvedimento del Governo Monti, a seguito della entrata in vigore della norma viene meno il vincolo pertinenziale che lega il parcheggio all'unità immobiliare.

Il parcheggio potrà essere ceduto, pertanto, separatamente dalla unità immobiliare, senza che ciò comporti la nullità dell'atto di cessione.

Purtuttavia, è necessario che il parcheggio venga trasferito contestualmente a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune.

Il nuovo testo della norma prevede un'eccezione: stabilisce che la cessione non può avvenire, pena la nullità dell'atto di trasferimento, ove abbia ad oggetto parcheggi realizzati su previsione dei Comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, insistenti su aree comunali o nel sottosuolo delle medesime.

Copyright © - Riproduzione riservata

03/02/2012
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