La circolare, in realtà, tratta anche diversi argomenti come l’anagrafe delle prestazioni e l’elenco dei consorzi di cui fanno parte le pubbliche amministrazioni e delle società a totale o parziale partecipazione pubblica : tuttavia quello che viene analizzato in questa sede, sono le ulteriori novità in merito ai dati da pubblicare sui siti internet dell’amministrazione pubblica.
La legge sullo sviluppo economico, la semplificazione , la competitività di cui alla legge 18 giugno 2009, n.69, all’articolo 21, comma 1, ha previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare sui propri siti internet, in attuazione del principio di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali e le informazioni riguardanti i tassi di assenza e presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.
Già la cd. riforma del pubblico impiego voluta fortemente dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione , on. Prof. Renato Brunetta, è stato imposto ad ogni amministrazione l’obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet per la pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al programma per la trasparenza e la premialità, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni.
Tale riforma prevede , altresì, la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti.
Tutte questa novità sono improntate in un quadro generale di più provvedimenti adottati , fin dall’inizio della legislatura, che sono finalizzati a combattere il fenomeno dell’assenteismo nella pubblica amministrazione.
Si evidenzia che , ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
I chiarimenti: esclusa dalle novità la Presidenza del CdM
La circolare chiarisce definitivamente che le novità contenute nel decreto legislativo n.150 del 2009 non si applicano direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che resta, pertanto soggetta al solo obbligo previsto in materia di pubblicazione dei dati; nel caso in esame, quindi, tale organo non è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal citato decreto n.150/2009. Viene , altresì , precisato che le disposizioni dei dati sui siti istituzionali pur non essendo implicitamente specificato nella norma, devono essere applicati anche alle amministrazioni regionali e locali.
La disposizione contenuta nel D.Lgs. n.150/2009, prevede l’obbligo di pubblicazione dei curricula sia per i dirigenti, sia per i titolari di posizioni organizzative; la norma non richiama espressamente i segretari comunali e provinciali.
Tuttavia la ratio della norma contenuta sia nella legge n.69/2009, sia nel D.Lgs. n.150/2009 , porta a ritenere che anche in riferimento agli enti locali si debbano applicare tali adempimenti in merito alla pubblicazione dei dati .
Le sanzioni
Il D.Lgs. n.150/2009 prevede uno speciale regime sanzionatorio in caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione; tale sanzione consiste nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
La circolare raccomandata a tutte le amministrazioni, e in particolare ai dirigenti degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell’ambito di ciascun ordinamento, è affidata la competenza relativa agli assolvimenti di pubblicazione dei dati, di porre la massima cura e puntualità nell’effettuare le pubblicazioni richieste dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell’applicazione della sanzione.
Infine la circolare spiega che, il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna pubblica amministrazione in cui collocare le pubblicazioni, è “Trasparenza, valutazione e merito”.
(Circolare Dipartimento funzione pubblica 14/01/2010, n. 1)