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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Accuse per fatti di servizio

Spese legali sostenute dal dipendente, quando sono rimborsabili?

Francesco Buffa

La S.C. interviene in tema di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico per difendersi da accuse relative a fatti di servizio, precisando la rilevanza della comunicazione preventiva del dipendente circa l’esigenza di difesa legale.

La norma applicabile nel caso (art. 20 del d.P.R. n. 335 del 1990) prevede che l'azienda o l'amministrazione autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente e per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale. Al comma terzo, la norma aggiunge che, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'amministrazione è tenuta al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che, per potere beneficiare della nomina di un legale ovvero per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il legale di fiducia, il dipendente coinvolto in un procedimento di responsabilità è tenuto, in adempimento di preciso onere, alla presentazione di apposita comunicazione al proprio ente di appartenenza, con richiesta o sollecitazione alla nomina di un difensore che possa assistere il dipendente nel medesimo procedimento; ciò in quanto la verifica, riservata in via esclusiva all'ente, della mancanza di conflitto di interesse non potrebbe essere effettuata senza la preventiva richiesta proveniente dal dipendente, mentre la valutazione, da parte dell'ente, della sussistenza di un conflitto di interessi deve essere operata necessariamente ex ante. Il lavoratore ha impugnato la decisione in cassazione, rilevando l’inesistenza nella disposizione di un onere di comunicazione preventivo, tanto più che la richiesta di rimborso può essere avanzata anche a seguito della sentenza assolutoria.

La S.C., nella sentenza in epigrafe, legge congiuntamente i commi 1 e 3 della disposizione, ed afferma che la norma stabilisce necessariamente al comma primo la valutazione ex ante da parte dell'amministrazione ai fini dell'assunzione a proprio carico di ogni difesa fin dall'apertura del procedimento e, al comma terzo, una verifica successiva, all'esito definitivo del giudizio circa la esclusione della responsabilità del dipendente, ai fini dell'obbligo di rimborso delle spese sostenute e documentate, espressamente previsto per il caso che il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia. Secondo il collegio, la previsione del terzo comma, circa la mancata accettazione del legale di nomina dell'amministrazione, collega l'ipotesi del diritto al rimborso ivi contemplata alla nomina del legale stesso effettuata dall'amministrazione in base alla valutazione ex ante di cui al comma primo, sicché, in mancanza di tutto ciò (ed in particolare di qualsiasi comunicazione o sollecitazione da parte del dipendente) deve ritenesi esclusa la configurabilità della fattispecie di cui al terzo comma. In precedenza, nella giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. L, Sentenza n. 23904 del 19/11/2007 aveva affermato, in relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 335 del 1990 - concernente l'assunzione a carico dell'azienda o dell'amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo delle spese legali per la difesa dei dipendenti in relazione a procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio - che presupposto del diritto del dipendente al rimborso, previsto nell'ultimo comma, è l'assenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione, da accertarsi sulla base di una valutazione complessiva del provvedimento giudiziario conclusivo del giudizio che ha coinvolto il dipendente, al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità; la sussistenza del diritto in questione non dipende dalla preventiva iniziativa dell'amministrazione, ai sensi del comma 1 invece della stessa disposizione, di assumere a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale.

(Sentenza Cassazione civile 07/06/2010, n. 13675)
15/07/2010
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Sull'argomento: Pubblico impiego