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venerdì 10 febbraio 2012 | twitter |
Contratti pubblici

Sull'irrilevanza del falso innocuo sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici

Roberto Proietti

Il falso innocuo non assume rilievo nel sistema di qualificazione degli operatori economici operanti nel settore dei lavori pubblici perché il riferimento alla ricostruzione penalistica della predetta tipologia di falso non può trovare applicazione rispetto al sistema di qualificazione dei lavori pubblici e la circolazione di certificati falsi, indipendentemente dall’effettiva utilità degli stessi, mette in pericolo la credibilità dell’intero sistema di qualificazione rendendo non più affidabile quella attestazione, che da sola consente la partecipazione alle gare in relazione alla categorie per cui è emessa.

Con sentenza n. 19443 del 21 giugno 2010, la Sezione III del T.A.R Lazio ha affermato l’irrilevanza del c.d. falso innocuo rispetto al sistema di qualificazione, considerando che dare rilevanza alla innocuità del falso, nel senso della non utilità al raggiungimento delle categorie, farebbe venire meno comunque l’affidabilità del sistema di qualificazione. Il sistema di qualificazione dei lavori pubblici è basato sulla attività di verifica e controllo svolta dalle Società Organismi di attestazione, sottoposte alla vigilanza della Autorità per i contratti pubblici. Con il rilascio dell’attestazione per determinate categorie, l’impresa può partecipare alle gare che prevedono il possesso della qualificazione per quelle categorie senza dimostrare ulteriori requisiti. La verifica circa il possesso dei requisiti è attribuita alle Soa al momento del rilascio della attestazione. Perché tale sistema garantisca la correttezza e la professionalità di tutti coloro che partecipano alle gare di lavori pubblici, è necessaria una penetrante verifica da parte delle Soa e da parte della Autorità di Vigilanza sia sugli operatori economici che sulle Soa. L’art 40 del d.lgs. n° 163 del 2-4-2006 prevede che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici debbano essere qualificati e improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Il sistema è integrato, ai sensi dell’art 40 del d.lgs. n° 163 del 2006 e del regolamento, da previsioni sanzionatorie, pecuniarie e interdittive.

(TAR Lazio, Sentenza 21/06/2010, n. 19443)
06/07/2010
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