E’ illegittimo il titolo a costruire assentito su un progetto redatto da un geometra che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista.
Con sentenza 28 giugno 2010, n. 9772, la Sezione II del T.A.R. Campania, Salerno, ha affermato che è illegittimo, per difetto di competenza professionale del progettista, un titolo edilizio rilasciato per realizzare una sopraelevazione di un fabbricato, che prevede strutture in cemento armato progettate da un geometra, nel caso in cui nessuno degli atti autorizzativi all’edificazione indichi le ragioni per le quali la progettazione dell’opera sia stata ritenuta rientrante nelle competenze professionali di un geometra.
Infatti, prima del rilascio di un titolo edilizio, l’Autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l’esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all’importanza delle opere, a salvaguardia sia dell’economia pubblica e privata, sia dell’incolumità delle persone.
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista, spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.
(TAR Salerno, Sentenza 28/06/2010, n. 9772)