La questione della rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura di Stato delle Università assume nella sentenza in esame un doppio profilo di rilievo.
Il ricorso introduttivo della causa in primo grado era stato, infatti, notificato ai due Atenei convenuti, non costituitisi poi in giudizio, senza alcuna notifica presso l’Avvocatura distrettuale: avanti al Consiglio di Stato veniva dunque eccepita la nullità della sentenza di primo grado.
A ciò si deve aggiungere che i ricorrenti in primo grado, al contrario, eccepivano la tardività del ricorso in appello, proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta direttamente presso gli Atenei ricorrenti.
Secondo l'interpretazione della parte ricorrente in primo grado, la notifica del ricorso giurisdizionale può essere legittimamente effettuata presso la sede dell'Università e non deve essere compiuta presso l'Avvocatura dello Stato: la giurisprudenza aveva infatti riconosciuto la validità di tale principio quantomeno con specifico riferimento all'impugnazione di provvedimento riconducibile, quanto all'imputazione della fattispecie in senso proprio, alla stessa Università.
Secondo l'interpretazione ormai prevalente, accolta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le Università, dopo la riforma introdotta dalla l. 9 maggio 1989 n. 168, non possono essere riconosciute quali organi dello Stato, ma costituiscono enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio ma il patrocinio autorizzato, in applicazione dell'art. 56 r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, che non risulta essere stato abrogato dalla legge n. 168 del 1989.
Il patrocinio facoltizzato esclude la necessità del mandato, ma, a differenza di quello obbligatorio, consente di non avvalersi dell’Avvocatura erariale con apposita e motivata delibera. Tale forma di rappresentanza implica, inoltre, l'inapplicabilità le disposizioni sul foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c., e soprattutto le notificazioni di atti e provvedimenti giudiziali non deve avvenire presso l’Avvocatura di Stato.
Il Consiglio di Stato riconosce però, secondo quanto affermato dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite, che le notificazioni relative alle controversie in materia di lavoro debbano avvenire presso l'Avvocatura dello Stato, attesa l'equiparazione alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 415, comma 7, c.p.c.
Tale interpretazione è stata criticata in dottrina poiché contrasta con il principio secondo cui le Università godono di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, posto alla base della stessa riforma contenuta nella legge n. 168 del 1989, che esclude la configurabilità del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura di Stato.
In applicazione di tale interpretazione per cui nelle sole controversie di lavoro, le Università vadano equiparate alle amministrazioni statali, la sentenza in esame ha così riconosciuto l'invalidità della notificazione della sentenza avvenuta presso l'università e conseguentemente l'applicazione del termine lungo per impugnare a ciò è seguito anche la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di notificazione con rinvio degli atti della controversia al primo giudice.
(Consiglio di Stato Decisione 28/12/2010, n. 8768)